Sentenza del 18/01/2022 n. 1447 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello di L. Energia srl contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva respinto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento IVA relativo al 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato il giudizio estinto perché la contribuente, nei termini del D.L. n. 119/2018, art. 6 (commi 6, 8 e 10), ha depositato istanza di sospensione del giudizio e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi della definizione agevolata (domanda e quietanza di pagamento) riferita all'atto impugnato. Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti (commi 12-13, scadenze 31 luglio e 31 dicembre 2020), il procedimento è stato estinto; le spese sono rimaste a carico delle parti.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
commi 6, 8, 10 e commi 12-13
L'art. 6 consente la sospensione del giudizio e la definizione agevolata dell'atto impositivo: il deposito dell'istanza e della quietanza di pagamento prova l'avvenuta definizione. In mancanza di diniego o di istanza di trattazione nei termini previsti dai commi 12-13, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- L'accesso alla definizione agevolata ex D.L. n.119/2018 art.6 sospende il processo e, se il contribuente deposita la documentazione richiesta (domanda e prova di pagamento) riferita all'atto oggetto del giudizio, ciò può determinare l'estinzione del procedimento.
- La posizione della parte pubblica (Agenzia) resta salvaguardata solo se essa, entro i termini previsti dall'art. 6 (commi 12-13), oppone diniego o chiede la trattazione del giudizio: in assenza di tali atti, il giudizio si estingue.
- Per effetto dell'estinzione per definizione agevolata le spese possono rimanere a carico delle parti salvo diversa statuizione; l'adempimento formale (istanza) deve essere corredato dalla prova del pagamento per essere efficace.
- In situazioni analoghe, il contribuente che intende definire la controversia deve conservare e depositare documentazione chiara che il pagamento riguarda l'atto specifico impugnato; l'amministrazione deve tempestivamente opporre diniego se ritiene la definizione non applicabile.
- Gli operatori devono porre attenzione alle scadenze previste dalla norma (per es. 31 luglio e 31 dicembre 2020 nel caso esaminato) perché l'inerzia produce effetti estintivi sul giudizio.
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