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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41337/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF e altri tributi per l'anno d'imposta 2011. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; l'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto appello, ma la commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo non provata con certezza la data di spedizione dell'impugnazione entro il termine di legge, poiché l'Ufficio aveva depositato un semplice foglio interno privo dell'indicazione e della sottoscrizione del referente di Poste Italiane. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che l'elenco delle spedizioni delle raccomandate, recante il timbro postale del 15 febbraio 2016, fosse sufficiente a dimostrare la tempestività dell'appello. La contribuente intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica dell'appello per il notificante entro il termine di impugnazione può essere validamente fornita dall'elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, perché tale timbro attesta la consegna della spedizione all'ufficio postale. Applicando tale principio al caso concreto, ha rilevato che l'elenco recava la data del 15 febbraio 2016, data che rendeva tempestiva l'impugnazione tenuto conto del deposito della sentenza di primo grado il 14 luglio 2015, della sospensione feriale e del fatto che il 14 febbraio 2016 cadeva di domenica. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    La censura è stata proposta come vizio di violazione di legge per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma violata in relazione ai requisiti e alla tempestività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma violata in relazione agli oneri di deposito e alla prova dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    È invocato per sostenere che la produzione dell'elenco di spedizione fosse idonea a provare il perfezionamento della notifica nonostante le modalità documentali adottate.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato quale termine di riferimento per valutare la tempestività dell'appello.

  • art. 149 c.p.c.

    È richiamato nel passaggio sulla giurisprudenza costituzionale che individua il momento perfezionativo della notifica per il notificante.

  • art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982

    È richiamato insieme all'art. 149 c.p.c. nel rilievo di illegittimità costituzionale che sposta il perfezionamento della notifica al momento della consegna all'ufficiale giudiziario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività della notifica dell'atto di appello per il notificante può essere provata anche mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, poiché tale timbro vale come attestazione della consegna della spedizione all'ufficio postale.
  • Ai fini del rispetto dei termini di impugnazione, la notifica si perfeziona per il notificante nel momento in cui l'atto è affidato al soggetto che funge da tramite necessario nella procedura notificatoria, non al momento della ricezione da parte del destinatario.
  • Quando il termine di impugnazione scade in un giorno festivo e opera la sospensione feriale, la verifica della tempestività deve essere compiuta tenendo conto di tali proroghe e dell'effettiva data di consegna della spedizione all'ufficio postale.
  • La prova della tempestività dell'impugnazione non richiede necessariamente una sottoscrizione del referente postale se dagli atti risulta, in modo univoco, il timbro datario dell'ufficio postale sulla distinta di spedizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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