Cassazione Civile, Ordinanza n. 01829/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per il mancato pagamento della TIA 2012 relativa a un albergo nel Comune di Tivoli. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'ingiunzione perché la concessionaria non aveva, secondo la CTP, dimostrato la propria legittimazione a riscuotere i tributi per conto del Comune. La CTR ha poi riformato la decisione, ritenendo provata la legittimazione della concessionaria sulla base del contratto stipulato con la società in house del Comune e della documentazione societaria, e ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per non avere impugnato entro 60 giorni l'avviso di pagamento presupposto. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame delle contestazioni sul difetto di legittimazione della concessionaria e sulla asserita invalidità dell'ingiunzione emessa sulla base di un avviso di pagamento e non di un avviso di accertamento; 2) nullità assoluta del contratto di affidamento del servizio, perché la società in house del Comune non avrebbe potuto delegare a terzi un potere già attribuitole dall'ente impositore; 3) violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'avviso di pagamento non rientra tra gli atti tipicamente impugnabili e che la sua mancata impugnazione non precludeva l'impugnazione dell'ingiunzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla legittimazione della concessionaria a emettere atti relativi alla TIA e infondata la doglianza sulla nullità dell'affidamento. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'avviso di pagamento non è tra gli atti espressamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e che la sua mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa né preclude il ricorso contro l'atto tipico successivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte di giustizia tributaria in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato solo come parametro di deduzione dei vizi di legittimità denunciati nel primo motivo.
art. 21-septies L. 241/1990
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità assoluta dell'affidamento, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo comunque legittimo l'affidamento e l'operato della concessionaria.
d.lgs. 22/1997, art. 49
La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del disciplinare ed è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio; la Corte lo usa per fondare il collegamento tra gestione del servizio e poteri di accertamento/riscossione.
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo; un avviso di pagamento non rientra tra gli atti tipici e la sua mancata impugnazione non preclude il ricorso avverso l'atto successivo tipico.
art. 19, commi 1 e 3, d.lgs. 546/1992
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il contribuente ha la facoltà, e non l'onere, di impugnare atti non compresi nell'elenco degli atti espressamente impugnabili.
L. 241/1990, art. 21-septies
La parte ricorrente lo invoca per la nullità del contratto; la Corte non accoglie tale impostazione.
Massime di principio
- Nel servizio di gestione dei rifiuti e nella tariffa correlata, l'affidamento a un soggetto incaricato della gestione può legittimare, nei limiti della convenzione e della disciplina di settore, l'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione connessi alla tariffa.
- Quando una società opera come articolazione interna di una pubblica amministrazione in house, la sua attività è imputabile all'ente pubblico; ciò esclude, di per sé, che l'affidamento del servizio a un terzo sia nullo per difetto assoluto di attribuzione se il potere esercitato è riconducibile al modello legale di gestione e riscossione.
- Nel processo tributario, l'omessa impugnazione di un atto non rientrante tra quelli tassativamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non rende definitiva la pretesa tributaria e non impedisce di impugnare l'atto tipico successivo.
- L'avviso di pagamento, se non espressamente previsto tra gli atti impugnabili, non è soggetto a un onere di immediata impugnazione tale da precludere la contestazione dell'ingiunzione o dell'atto successivo.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi è infondata quando risulti che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e deciso le questioni controverse, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
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