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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01829/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per il mancato pagamento della TIA 2012 relativa a un albergo nel Comune di Tivoli. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'ingiunzione perché la concessionaria non aveva, secondo la CTP, dimostrato la propria legittimazione a riscuotere i tributi per conto del Comune. La CTR ha poi riformato la decisione, ritenendo provata la legittimazione della concessionaria sulla base del contratto stipulato con la società in house del Comune e della documentazione societaria, e ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per non avere impugnato entro 60 giorni l'avviso di pagamento presupposto. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame delle contestazioni sul difetto di legittimazione della concessionaria e sulla asserita invalidità dell'ingiunzione emessa sulla base di un avviso di pagamento e non di un avviso di accertamento; 2) nullità assoluta del contratto di affidamento del servizio, perché la società in house del Comune non avrebbe potuto delegare a terzi un potere già attribuitole dall'ente impositore; 3) violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'avviso di pagamento non rientra tra gli atti tipicamente impugnabili e che la sua mancata impugnazione non precludeva l'impugnazione dell'ingiunzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla legittimazione della concessionaria a emettere atti relativi alla TIA e infondata la doglianza sulla nullità dell'affidamento. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'avviso di pagamento non è tra gli atti espressamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e che la sua mancata impugnazione non determina la cristallizzazione della pretesa né preclude il ricorso contro l'atto tipico successivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla corte di giustizia tributaria in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato solo come parametro di deduzione dei vizi di legittimità denunciati nel primo motivo.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità assoluta dell'affidamento, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne ha tratto un diverso esito, ritenendo comunque legittimo l'affidamento e l'operato della concessionaria.

  • d.lgs. 22/1997, art. 49

    La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del disciplinare ed è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio; la Corte lo usa per fondare il collegamento tra gestione del servizio e poteri di accertamento/riscossione.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili è tassativo; un avviso di pagamento non rientra tra gli atti tipici e la sua mancata impugnazione non preclude il ricorso avverso l'atto successivo tipico.

  • art. 19, commi 1 e 3, d.lgs. 546/1992

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui il contribuente ha la facoltà, e non l'onere, di impugnare atti non compresi nell'elenco degli atti espressamente impugnabili.

  • L. 241/1990, art. 21-septies

    La parte ricorrente lo invoca per la nullità del contratto; la Corte non accoglie tale impostazione.

Massime di principio

  • Nel servizio di gestione dei rifiuti e nella tariffa correlata, l'affidamento a un soggetto incaricato della gestione può legittimare, nei limiti della convenzione e della disciplina di settore, l'esercizio dei poteri di accertamento e riscossione connessi alla tariffa.
  • Quando una società opera come articolazione interna di una pubblica amministrazione in house, la sua attività è imputabile all'ente pubblico; ciò esclude, di per sé, che l'affidamento del servizio a un terzo sia nullo per difetto assoluto di attribuzione se il potere esercitato è riconducibile al modello legale di gestione e riscossione.
  • Nel processo tributario, l'omessa impugnazione di un atto non rientrante tra quelli tassativamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non rende definitiva la pretesa tributaria e non impedisce di impugnare l'atto tipico successivo.
  • L'avviso di pagamento, se non espressamente previsto tra gli atti impugnabili, non è soggetto a un onere di immediata impugnazione tale da precludere la contestazione dell'ingiunzione o dell'atto successivo.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi è infondata quando risulti che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato e deciso le questioni controverse, ancorché con esito sfavorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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