Cassazione Penale, Sentenza n. 11993/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648, secondo comma, c.p.) relativa al ritrovamento di quattro assegni provento di appropriazione di cose smarrite e di un carnet con matrici provento di furto. Le censure principali erano: 1) vizio di motivazione per aver ritenuto la responsabilità penalmente valorizzando soltanto il possesso degli assegni senza considerare l'assenza di esclusività nella disponibilità (presenza di familiari, collaboratori e terze persone che potevano avere acceso all'auto e al bar); 2) mancanza del reato presupposto per il primo episodio relativo ai quattro assegni, essendo stati denunciati come smarriti e non rubati, e assenza di trasferimento a terzi o di profitto/danno conseguente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non ha svolto un confronto critico e puntuale con la motivazione dei giudici di merito: i giudici avevano infatti chiarito la riconducibilità dell'autovettura al ricorrente e il ritrovamento del carnet nel suo locale, ritenendo assente qualsiasi alternativa plausibile o giustificazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la ricettazione di beni provenienti da appropriazione di cose smarrite conserva rilevanza penale in relazione al momento in cui la condotta si è verificata, e l'eventuale abrogazione successiva della fattispecie di appropriazione di cose smarrite non incide sulla rilevanza di fatto al momento del reato (richiamati d.lgs. 15/1/2016, n.7 e art. 2 c.p.). La Corte ha inoltre disposto la correzione materiale del dispositivo della sentenza di appello (sostituzione della dizione errata "Tribunale di Firenze in data 10/12/2019" con "Tribunale di Lucca 9/12/2020"), ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648, secondo comma, cod. pen.
La condotta di ricettazione è stata ritenuta integrata dalla disponibilità dei beni provento di reato; il possesso dei titoli rinvenuti nell'auto e nel locale del ricorrente è stato valutato come indizio idoneo a fondare la responsabilità in assenza di spiegazioni alternative plausibili
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
L'abrogazione, nel 2016, della norma che puniva l'appropriazione di cose smarrite non incide retroattivamente sulla rilevanza penale della ricettazione commessa quando la norma 'presupposto' era ancora vigente: si valuta la rilevanza alla data della condotta
art. 2 cod. pen.
Principio della valutazione della rilevanza penale con riferimento al momento in cui si è consumata la condotta; giustifica il mantenimento della rilevanza penale della provenienza da reato al momento del fatto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di cassazione: il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e di correlazione tra le ragioni poste alla base dell'impugnazione e la decisione impugnata; motivi generici o che non confrontano criticamente la motivazione sono inammissibili
Massime di principio
- Il mero possesso di beni provento di reato può fondare il reato di ricettazione se i beni sono rinvenuti in luoghi o mezzi riconducibili esclusivamente all'imputato e in assenza di spiegazioni alternative plausibili
- La difesa deve fornire spiegazioni alternative precise e documentate (es. uso condiviso, accessi da parte di terzi) per contrastare efficacemente l'argomentazione fondata sul possesso; argomentazioni generiche rischiano di essere ritenute aspecifiche in Cassazione
- La depenalizzazione successiva di una fattispecie presupposto (es. appropriazione di cose smarrite) non elimina la rilevanza della provenienza da reato per la ricettazione commessa quando la condotta si è verificata anteriormente all'abrogazione
- In sede di cassazione è richiesta una critica puntuale e motivata della decisione impugnata; il mancato confronto critico con le ragioni della pronuncia di merito comporta spesso l'inammissibilità del ricorso
- Correzioni di errori materiali nel dispositivo di merito (es. indicazione errata del tribunale o della data) possono essere disposte dalla Corte di Cassazione d'ufficio e non incidono sull'esito penale del ricorso
- La prova della sussistenza del reato presupposto (furto/appropriazione) e del successivo trasferimento del bene non è sempre indispensabile se la disponibilità esclusiva del bene da parte dell'imputato è dimostrata in modo convincente dai fatti concreti
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