Cassazione Civile, Sentenza n. 10552/2020 del 04/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel 1998 la società controllata effettuò le liquidazioni periodiche IVA, mentre la società controllante eseguì i relativi versamenti senza presentare i prospetti riepilogativi. I pagamenti furono quindi imputati alla controllante e alla controllata venne contestato l’omesso pagamento dell’IVA per le mensilità del 1998, oltre sanzioni e interessi. Nel 2003 fu notificata alla controllata una cartella di pagamento, che non venne impugnata nel termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Dopo una fusione inversa del 20 dicembre 2007, la società incorporante impugnò la cartella nel 2008, ma il ricorso fu respinto. Nel luglio e nel settembre 2009 chiese poi il rimborso, per complessivi Euro 34.608,81, delle somme che assumeva indebitamente versate dalla società già controllante; sull’istanza presentata all’Ufficio di Monza si formò silenzio-rifiuto. La Commissione tributaria provinciale di Milano respinse il ricorso contro il silenzio-rifiuto e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 68/28/13 depositata il 29 maggio 2013, respinse l’appello. Con un unico motivo, la contribuente dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la decisione in relazione alla tempestività dell’istanza di rimborso e invocando gli artt. 2935 e 2946 c.c.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che la cartella relativa all’IVA del 1998, non impugnata nei termini, è divenuta definitiva e ha consolidato l’accertamento della debenza dell’imposta, oltre sanzioni e interessi. Tale giudicato impedisce di ottenere, in un successivo giudizio di rimborso riferito alla stessa obbligazione e allo stesso periodo d’imposta, la restituzione delle somme come indebito: la domanda presupporrebbe infatti che fosse indebita un’imposta ormai definitivamente accertata come dovuta. Il vincolo resta efficace anche a fronte delle deduzioni di duplicazione d’imposta e di contrasto con la neutralità dell’IVA. La questione della tempestività dell’istanza di rimborso non modifica tale conclusione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in considerazione del rilievo d’ufficio del giudicato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Il rimborso postulerebbe, in altri termini, la restituzione di un indebito che in ragione del giudicato dianzi espresso è da ritenersi, per converso, escluso.
La richiesta di rimborso dell’IVA non può essere accolta quando il giudicato formatosi sulla cartella ha già accertato la debenza della stessa imposta per il medesimo periodo.
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
In materia di IVA, l’accertamento del modo di essere dell’obbligazione tributaria relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolato attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile perchè non impugnata nel termine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato in relazione alla medesima obbligazione e per lo stesso anno d’imposta.
La cartella non impugnata entro il termine previsto dall’art. 21 consolida, con efficacia di giudicato, l’accertamento dell’obbligazione IVA per il periodo d’imposta; tale accertamento vincola il successivo giudizio di rimborso relativo alla stessa obbligazione e allo stesso anno.
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
In ultima analisi, definitivamente cristallizzatosi il rapporto avente ad oggetto la pretesa impositiva relativa all’anno 1998, per mancata impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, della cartella di pagamento di cui in premessa, il giudicato favorevole all’Amministrazione, formatosi in ragione della definitività della cartella in parola, il diritto al rimborso non constava e non era suscettibile d’essere invocato, posto che la sua definizione finirebbe per esplicare effetti su un rapporto tributario ormai esaurito in seguito all’inutile decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avvero la cartella.
La mancata impugnazione della cartella, secondo le disposizioni processuali richiamate, rende definitivo il rapporto tributario e preclude di rimettere in discussione la medesima pretesa attraverso una successiva domanda di rimborso.
Massime di principio
- In materia di IVA, la cartella di pagamento non impugnata nel termine di legge fa stato, con forza di giudicato, sull’obbligazione tributaria relativa al singolo periodo d’imposta; tale giudicato vincola il successivo giudizio di rimborso concernente la stessa obbligazione e lo stesso anno.
- Una domanda di rimborso non può essere utilizzata per ottenere la restituzione come indebito di un’imposta la cui debenza sia stata definitivamente consolidata dalla mancata impugnazione della cartella.
- L’intangibilità del giudicato tributario sulla pretesa relativa a un determinato periodo d’imposta non viene meno per la dedotta duplicazione dell’imposta o per il richiamo al principio di neutralità dell’IVA.
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