Cassazione Penale, Ordinanza n. 39701/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 gennaio 2025. Dal testo emerge che il ricorso investiva due profili: il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale della lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della l. 18 aprile 1975, n. 110; e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza sulla lieve entità era fondata sull'asserita illogicità del diniego, mentre quella ex art. 131-bis mirava a ottenere l'esclusione della punibilità nonostante la mancata concessione dell'attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, richiamando la giurisprudenza secondo cui i gravi precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità possono giustificare il diniego della diminuente, e secondo cui il mancato riconoscimento della lieve entità nel porto abusivo di arma impropria impedisce anche la declaratoria di particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento non entra nel merito della responsabilità, ma conferma implicitamente la decisione di merito nella parte in cui ha negato l'attenuante della lieve entità e la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110
La diminuzione per la lieve entità del fatto può essere negata sulla base di gravi precedenti penali e del conseguente giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, secondo la giurisprudenza richiamata, sia stato negato il beneficio della lieve entità nel porto abusivo di un'arma impropria.
art. 616 c.p.p.
È applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla diminuzione per la lieve entità del fatto, la presenza di gravi precedenti penali dell'imputato e il giudizio negativo desunto dalla sua personalità possono integrare ragioni sufficienti per negare il beneficio.
- In materia di porto abusivo di arma impropria, il diniego della circostanza attenuante della lieve entità preclude, secondo l'orientamento richiamato, anche il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
- Quando i motivi di ricorso si pongano in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non introducano elementi diversi o decisivi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39574/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39581/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39584/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39585/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39586/2025 del 10/12/2025
- ordinanza_penale · 10 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39587/2025 del 10/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →