Cassazione Penale, Ordinanza n. 29831/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, detenuto in esecuzione di pena per partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, ha chiesto in sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra quel reato e altri reati-fine già definiti con sentenze irrevocabili, in particolare reati in materia di stupefacenti e un reato di violenza privata, sostenendo che, se i fatti fossero stati giudicati nello stesso processo, sarebbe stata riconosciuta la continuazione. La Corte di appello ha rigettato l'istanza ritenendo, per i reati in materia di stupefacenti, che non fossero programmabili al momento dell'ingresso nel sodalizio, e per la violenza privata, che il dato temporale escludesse il medesimo disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell'art. 671 c.p.p., lamentando che il mero distacco temporale tra le condotte non potesse, da solo, escludere la continuazione, soprattutto per reati che sarebbero espressione dell'affermazione del condannato sul territorio di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in sostanza di fatto e riproducesse questioni già prospettate e vagliate nel merito, oltre a veicolare una censura di motivazione non riscontrabile nell'ordinanza impugnata. Ha richiamato i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta di indici sintomatici del medesimo disegno criminoso e grava sul richiedente l'onere di allegare elementi specifici e concreti; inoltre, non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur inseriti nell'attività del sodalizio e funzionali al suo rafforzamento, non risultino programmabili al momento dell'ingresso del sodale nell'organizzazione. Ha quindi confermato la statuizione di merito e, per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma invocata per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente; la Corte ribadisce che l'applicazione richiede la prova concreta del medesimo disegno criminoso e non può fondarsi su mere allegazioni generiche o sul solo dato temporale.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica concreta e complessiva di elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate.
- Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici sintomatici della continuazione, come la prossimità temporale tra i fatti, se gli ulteriori elementi depongono per condotte frutto di determinazioni estemporanee.
- Il condannato che chieda l'applicazione della disciplina del reato continuato ha l'onere di allegare elementi specifici, concreti e verificabili a sostegno dell'esistenza di un unico disegno criminoso; non bastano riferimenti generici alla contiguità cronologica o all'identità del titolo di reato.
- La continuazione non è configurabile tra il reato associativo e reati-fine che, pur inseriti nell'attività del sodalizio e funzionali al suo rafforzamento, non risultino programmabili sin dall'ingresso del soggetto nell'organizzazione.
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