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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24513/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. B) c.p.p.) sostenendo che mancasse l'elemento oggettivo dell'altruità del bene perché le due particelle sarebbero state donate ai genitori e acquisite per usucapione ventennale, sicché non sarebbe configurabile usurpazione; inoltre rilevava che l'eventuale iscrizione di ipoteche non invalida la proprietà del nuovo titolare; 2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.) per presunta contraddittorietà e illogicità della sentenza di merito, che avrebbe contemporaneamente escluso e riconosciuto la proprietà del ricorrente rispetto alle particelle oggetto della controversia (contraddizione nella valutazione della recinzione/termine e della rimozione degli stessi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso aspecifico perché non ha specificamente confrontato le ragioni esposte dalla Corte territoriale (doppia conforme) e in pratica ha riprodotto l'appello senza indicare i profili decisivi di fatto e diritto che avrebbero dovuto dimostrare l'errore dei giudici di merito; i giudici di merito avevano motivato perché l'usucapione non si era consolidata (es. trattative intercorse, elementi probatori) e quindi sussisteva l'altruità dei beni. Il secondo motivo è stato ritenuto palesemente infondato: la motivazione del giudice di merito è risultata logica e coerente nel ritenere che la rimozione dei termini (recinzione metallica) abbia determinato l'appropriazione delle particelle di proprietà della parte civile. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile liquidate in complessivi euro 3.700 oltre accessori, e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 631 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (rimozione di termini/recinzioni e usurpazione). La Corte territoriale ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato in quanto la rimozione dei termini ha privato il titolare del godimento delle particelle; la Cassazione accetta la valutazione del merito.

  • art. 1158 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente rispetto alla disciplina dell'usucapione; la Corte ha osservato che la mera affermazione dell'esistenza di usucapione non supera la motivazione dei giudici di merito che hanno indicato elementi ostativi alla maturazione dell'usucapione (es. trattative intercorse).

  • art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il motivo per violazione di legge. La Corte ha richiamato il requisito di specificità e di confronto puntuale con la motivazione impugnata, ritenendo il motivo aspecifico e quindi inammissibile perché non ha indicato in che modo la legge sarebbe stata erroneamente applicata tenendo conto della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.

    Norma che consente di impugnare per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione del giudice di merito è risultata logica e coerente.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato per l'ammissione del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tale norma.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza citata circa i limiti dell'impugnazione: la Cassazione sottolinea che l'appello/ricorso deve specificamente confrontarsi con le esplicitazioni del giudice censurato, pena l'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e disponendo il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione richiede specificità: bisogna indicare in modo puntuale i vizi di diritto e di fatto e confrontarsi espressamente con la motivazione del giudice di merito; la mera riproduzione dei motivi d'appello espone all'inammissibilità.
  • Per contestare l'esistenza dell'altruità del bene per ragioni di usucapione occorre affrontare e confutare gli specifici elementi probatori che i giudici di merito hanno ritenuto decisivi per escludere l'usucapione; non è sufficiente affermare genericamente che l'usucapione sarebbe avvenuta.
  • Le doglianze per contraddittorietà o illogicità della motivazione devono dimostrare la reale incoerenza nel percorso logico del giudice; giudizi motivati in maniera coerente non sono censurabili in cassazione se la contestazione resta generica.
  • La rimozione di termini/recinzioni può integrare il reato previsto dall'art. 631 c.p. quando costituisca appropriazione o impedimento al godimento del proprietario altrui; la valutazione dei fatti e delle trattative tra le parti è rimessa al giudice di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, oltre alle spese del procedimento si possono applicare sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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