Sentenza del 26/04/2016 n. 2319 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione - Cessione di azienda - Rideterminazione imposta su valore avviamento - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta infondata. È stata riconosciuta la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione ha rideterminato l'imposta di registro in relazione al valore dell'avviamento commerciale della cessione di un'azienda di autotrasporti, applicando i criteri previsti dall'art. 2 del d.P.R. n. 460/1996.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rideterminazione dell'imposta di registro conseguente alla valutazione dell'avviamento commerciale dell'azienda ceduta, ritenendo non legittima o non correttamente applicata la quantificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 2 del d.P.R. n. 460/1996
La disposizione stabilisce i criteri e le modalità per la quantificazione dell'avviamento commerciale ai fini fiscali. L'Amministrazione può utilizzare tali criteri per rettificare il valore dichiarato nella cessione d'azienda e rideterminare la relativa imposta di registro.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda, l'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore dell'avviamento commerciale dichiarato dalle parti quando lo ritenga non coerente con i criteri fiscali applicabili.
- La quantificazione dell'avviamento effettuata secondo i parametri previsti dall'art. 2 del d.P.R. n. 460/1996 costituisce una base legittima per la rettifica dell'imposta di registro.
- La contestazione del contribuente deve dimostrare, con elementi concreti e documentazione attendibile, che il valore dell'avviamento determinato dall'Amministrazione non rappresenta la reale situazione economica dell'azienda.
- In assenza di una prova specifica contraria, un avviso fondato sui criteri normativi di determinazione dell'avviamento tende a essere considerato legittimo.
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