Cassazione Civile, Ordinanza n. 18306/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il rigetto della loro opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui erano state irrogate sanzioni amministrative per violazioni del regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici, per prestazioni rese a favore di privati senza autorizzazione dell’amministrazione datrice di lavoro. La controversia, come delimitata dai giudici di merito, riguardava esclusivamente l’eccezione di decadenza dell’azione sanzionatoria per tardiva notifica del verbale di accertamento dell’infrazione. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 4, 14, commi 3, 4 e 6, e 18 della L. n. 689/1981, sostenendosi che ai fini del termine decadenziale doveva rilevare anche l’accertamento compiuto dai Carabinieri NAS, quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e che il termine di novanta giorni per la contestazione/notifica decorreva dalla ricezione dell’esito di tale accertamento da parte dell’autorità competente a emettere l’ordinanza-ingiunzione. Con il secondo motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè il tempo ragionevolmente necessario per l’accertamento, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il lasso di dodici mesi lasciato decorrere dai NAS, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul decorso del termine di contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, richiamando un precedente sovrapponibile tra le stesse parti. Ha affermato che dall’art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165/2001 non si ricava una competenza esclusiva del Ministero delle Finanze/GdF per l’accertamento e la contestazione delle violazioni, restando ferma la competenza generale degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Ha inoltre ribadito che, quando non sia possibile la contestazione immediata, il termine di cui all’art. 14 L. n. 689/1981 decorre dall’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito e che l’attività di accertamento deve svolgersi entro un tempo ragionevole, valutato in relazione alla complessità del caso concreto. Ritardi dovuti a disfunzioni burocratiche, duplicazioni di compiti o artificiose protrazioni non possono pregiudicare il diritto degli interessati a una tempestiva contestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, L. n. 689/1981
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l’attività di accertamento può essere svolta anche da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai fini della decorrenza del termine di contestazione
art. 14, commi 2, 3, 4 e 6, L. n. 689/1981
il termine per la contestazione/notifica non decorre dalla mera contestazione materiale dei fatti, ma dall’accertamento completo degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito; l’accertamento deve comunque svolgersi in un tempo ragionevole
art. 18 L. n. 689/1981
richiamato tra le norme invocate a sostegno della censura sulla tempestività della contestazione
art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001
non contiene una previsione di competenza esclusiva del Ministero delle Finanze/GdF per l’accertamento e la contestazione degli illeciti; resta salva la competenza generale degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, quando la contestazione immediata non sia possibile, il termine per la contestazione decorre solo dal momento in cui siano stati accertati in modo completo gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, non dalla semplice acquisizione di fatti materiali isolati.
- L’attività di accertamento deve essere svolta entro un tempo ragionevole, commisurato alla complessità concreta della vicenda; ritardi dovuti a disfunzioni organizzative, duplicazioni istruttorie o ingiustificate protrazioni non possono ricadere a danno del soggetto sanzionando.
- La previsione di speciali competenze di accertamento in un settore sanzionatorio non esclude, salvo espressa deroga, la competenza generale degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a svolgere l’attività di accertamento delle violazioni amministrative.
- Ai fini della decadenza dall’azione sanzionatoria, il giudice deve verificare non solo la data finale della notifica, ma anche se il tempo impiegato per completare l’istruttoria sia stato oggettivamente giustificato dalle caratteristiche del caso.
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