Cassazione Penale, Ordinanza n. 07168/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la condanna e la recidiva specifica, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata esclusione della recidiva specifica contestata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato la relativa conferma. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un insufficiente apprezzamento degli elementi favorevoli alla sua posizione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla recidiva, ha reputato congrua la motivazione della Corte d'appello, fondata sia sul precedente per analogo reato definito con condanna irrevocabile sia sull'accresciuta capacità criminale desunta dalla condotta esaminata e dalle ulteriori due condanne per invasione di terreni e furto; quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il giudice di merito può motivarne il diniego anche mediante riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalla difesa, valorizzando nel caso concreto la perseveranza criminosa e la mancata collaborazione.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva specifica può essere confermata quando il giudice di merito valorizzi il precedente per analogo reato e una complessiva maggiore capacità criminale desumibile dalla condotta e dal percorso delittuoso dell'imputato.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama elementi negativi ritenuti decisivi, come la perseveranza criminosa e la mancata collaborazione, senza necessità di esaminare singolarmente ogni elemento favorevole allegato dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva specifica può essere mantenuta quando sia supportata da un precedente per reato analogo e da ulteriori indicatori di accresciuta capacità criminale, purché la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici.
- Il sindacato di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche è limitato: è sufficiente una motivazione sintetica ma congrua che faccia riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi significativi.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi relativi alle attenuanti generiche, essendo sufficiente che la decisione dia conto del nucleo valutativo essenziale.
- La reiterazione della condotta criminosa e la mancata collaborazione possono costituire basi idonee per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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