Cassazione Penale, Sentenza n. 9945/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161/2010 in relazione alla determinazione della pena da eseguire in Italia: le condanne estere per guida in stato di ebbrezza e guida con patente revocata avevano pene edittali diverse rispetto ai corrispondenti reati italiani; la Corte di appello di Roma non avrebbe effettuato l'adattamento previsto dall'art. 10, comma 5, e avrebbe quindi applicato pene superiori rispetto ai massimali previsti per i reati corrispondenti in Italia (in particolare, per il fatto del 16/09/2022 corrispondenza con art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992 e per il fatto del 23/11/2018 corrispondenza con art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 285/1992). Si chiede l'annullamento e la rideterminazione della pena da eseguire in Italia.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la procedura di adattamento della pena prevista dall'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161/2010 in combinato disposto con le norme sul rifiuto della consegna per radicamento (art. 18-bis legge n. 69/2005 e art. 24, comma 1, d.lgs. n. 161/2010 e decisione quadro pertinente). Ha rideterminato le due pene compatibili con la legge italiana: per la sentenza del 16/09/2022 la pena adattata è di anni 1 e mesi 4; per la sentenza del 21/05/2019 la pena adattata è di mesi 6; pena complessiva pari a anni 1 e mesi 10. Ha detratto il presofferto complessivo pari a 181 giorni. Annulla senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla determinazione della pena compatibile con la legge italiana e dispone gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161/2010
art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010
Imposta l'obbligo per la corte di appello di procedere all'adattamento della pena quando la pena irrogata nello Stato emittente ha durata o natura incompatibile con quella prevista in Italia per reati simili; l'adattamento comporta la rideterminazione entro i massimali italiani senza necessitare della procedura informativa dell'art. 10, comma 3, quando si applica per effetto del rifiuto della consegna.
art. 18-bis legge n. 69/2005 (come modificata)
art. 18-bis legge n. 69 del 2005, come modificata dal d.lgs. 10 del 2021 e dal d.l. n. 69 del 2023, convertito dalla legge n. 103 del 2023
Disciplina il rifiuto della consegna per radicamento qualificato in Italia; in caso di rifiuto rientrante nell'art. 4, n. 6, della decisione quadro, seguono le disposizioni italiane sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali (quindi applicabilità della procedura di adattamento).
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 161/2010
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 161 del 2010
Collega il rifiuto della consegna per radicamento all'applicazione delle disposizioni nazionali di esecuzione e riconoscimento delle sentenze penali, fornendo il quadro per l'applicazione dell'art. 10 d.lgs. 161/2010.
Decisione quadro 2008/909/GAI
decisione quadro 2008/909/GAI
Prevede la disciplina europea sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni penali; la procedura di adattamento della pena prevista dall'art. 10 d.lgs. 161/2010 è conforme a quanto previsto dalla decisione quadro.
Decisione quadro 584/2002/GAI (art. 4, n. 6)
art. 4, n. 6, della dec. Quadro 584/2002/GAI
Individua le ipotesi in cui il rifiuto della consegna è consentito per motivi come il radicamento dello straniero; la sentenza applica tale nozione per giustificare il rifiuto seguito dall'adattamento della pena.
art. 186, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 285/1992
art. 186, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 285 del 1992
Indicano i corrispondenti reati italiani di guida in stato di ebbrezza: lett. b) (tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l) con pena detentiva massima non superiore a 6 mesi; lett. c) (tasso superiore a 1,5 g/l) con pena detentiva massima sino a 1 anno (pertanto l'adattamento deve rispettare tali massimali).
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992
Riguarda la guida con patente revocata e le relative sanzioni; nel caso concreto la parte della pena riferita alla guida con patente revocata è compatibile con la pena italiana in concreto inflitta.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019 (Carruggio)
Sez. 6, n. 27359 del 14/06/2019, Carruggio
Conferma che l'adattamento della pena ai sensi dell'art. 10, comma 5, non richiede l'informativa e l'interlocuzione previste per il riconoscimento parziale (art. 10, comma 3) e precisa che l'adattamento comporta il rispetto dei massimali italiani.
Massime di principio
- Se la consegna richiesta con mandato di arresto europeo è rifiutata per radicamento qualificato in Italia, il giudice italiano deve comunque procedere al riconoscimento della sentenza estera e, se necessario, all'adattamento della pena secondo l'art. 10, comma 5, d.lgs. 161/2010.
- L'adattamento della pena impone che la pena da espiare in Italia non superi i massimali previsti per i reati corrispondenti nel diritto italiano; occorre comparare la fattispecie estera con i reati italiani e applicare il relativo massimo edittale.
- La procedura di adattamento ex art. 10, comma 5, non richiede la procedura informativa/interlocutoria prevista dall'art. 10, comma 3, quando si applica in conseguenza del rifiuto della consegna (giurisprudenza consolidata).
- Il giudice può direttamente rideterminare la pena compatibile (anche in sede di annullamento parziale) senza rinvio per questioni di merito inerenti il calcolo della pena, salvo il computo e la detrazione del presofferto.
- In presenza di più condanne straniere, il giudice deve adattare ciascuna parte della pena alla corrispondente normativa italiana e poi sommare le parti adattate per determinare la pena complessiva da espiare in Italia, detraendo il presofferto.
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