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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17820/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Roma, applicata per il reato di rissa (art. 588 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione in relazione all'art. 52 c.p. (legittima difesa), sostenendo di essersi solo difeso e non di aver partecipato a una rissa, con richiamo a dichiarazioni rese in udienza e a un testimone (Scilipoti); 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa la necessità della misura cautelare nella parte in cui la tutela della collettività sarebbe stata soddisfatta con una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione alla P.G.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato e non consenta la revisione degli elementi fattuali e degli indizi raccolti dal giudice di merito. Ha verificato che il tribunale del riesame ha fornito una motivazione esaustiva e logica: richiamate le dichiarazioni del testimone oculare Magliulo Pasquale (militare presente) che riferì di quattro persone che si picchiavano e dell'uso di un coltello da parte di uno dei partecipanti; osservata l'assenza nelle allegazioni del ricorrente della dichiarazione integrale dello Scilipoti (violazione del principio di autosufficienza); considerata l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base della vicinanza temporale ai fatti, della gravità degli stessi, dei precedenti penali del ricorrente e dell'assenza di stabile lavoro o dimora. In conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588 c.p.

    Norma che disciplina il reato di rissa; la Corte ha ritenuto che per la configurazione sia sufficiente la presenza di gruppi contrapposti e la volontà di attentare all'altrui incolumità, elementi riscontrati dalle dichiarazioni raccolte.

  • art. 52 c.p.

    Richiamata nella censura del ricorrente come fondamento della legittima difesa; la Corte ha però ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato le risultanze e che il ricorrente non abbia dimostrato in maniera autosufficiente elementi a sostegno della prospettazione difensiva.

  • art. 309 c.p.p.

    Norma citata come base per l'impugnazione davanti al tribunale (competenza per il riesame); richiamata in ordine al rito esperito.

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Predisposizione normativa sui presupposti delle misure cautelari personali. La Corte conferma che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata in termini di continuità temporale e vicinanza ai fatti, non come imminenza di un nuovo reato; può fondarsi su precedenti penali o su comportamenti concreti recenti.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riferimento alla novella che ha introdotto la nozione di attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274 c.p.p.; la Corte interpreta che la modifica non ha mutato la possibilità di valutare la personalità anche in base a precedenti o comportamenti concreti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese e ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare gli elementi di fatto e lo spessore degli indizi: i motivi che impugnano la valutazione fattuale devono dimostrare illogicità o carenze specifiche della motivazione, non presentare ricostruzioni alternative generiche.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare per eccesso di gravità occorre dimostrare che il giudice del riesame non abbia dato conto delle ragioni rilevanti o abbia violato principi logici/giuridici; semplici contestazioni fattuali non sono sufficienti.
  • Il principio di autosufficienza dell'impugnazione: documenti e dichiarazioni richiamate nel ricorso devono essere concretamente allegate; l'omissione può rendere il motivo inammissibile.
  • La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. si fonda sulla vicinanza temporale ai fatti, sulla gravità degli stessi, su elementi recenti e sui precedenti dell'indagato; tali valutazioni restano in larga misura discrezionali del giudice.
  • Quando il giudice ritiene proporzionata la misura cautelare in ragione dell'assenza di stabile lavoro o dimora e dei precedenti, è difficile ottenere la sostituzione con misure meno afflittive salvo prova concreta e specifica dell'insussistenza del pericolo.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o infondato può comportare condanne alle spese e all'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la fondatezza e completezza delle allegazioni prima di proporre impugnazioni di legittimità.

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