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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19681/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 642 c.p. e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che l'art. 642 c.p. sarebbe un reato "proprio" riservato esclusivamente al contraente della polizza assicurativa (e che quindi Miscioscia, non essendo il contraente, non poteva essere ritenuto autore del reato). Lamentava altresì che la Corte d'appello non aveva motivato adeguatamente su tale profilo prospettato in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 642 c.p. è una norma mista che comprende varie fattispecie (tra cui la denuncia di un sinistro non avvenuto) e che tali fattispecie non sono reati "propri" riservati esclusivamente al contraente della polizza: chiunque, anche soggetto estraneo al rapporto assicurativo o concorrente nel reato, può denunciare falsamente un sinistro per ottenere un indebito risarcimento. Ne consegue che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto configurabile il reato in capo a Miscioscia (concorso nella denuncia di furto non avvenuto) e il vizio denunciato dal ricorrente è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.085,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma mista che prevede più fattispecie (tra cui la denuncia di un sinistro non avvenuto) e costituisce un'aggravazione/peculiarità rispetto alla truffa; la fattispecie della denuncia di sinistro non avvenuto può essere commessa da chiunque, non è un reato "proprio" riservato solo al contraente della polizza.

  • art. 640 cod. pen.

    Archetipo della truffa; l'art. 642 c.p. è norma speciale rispetto all'art. 640 c.p., contenente gli elementi tipici della truffa con l'ulteriore elemento specializzante della tutela del patrimonio dell'assicuratore.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola sul concorso di persone nel reato; applicata per ritenere la responsabilità anche di soggetti che concorrono nella denuncia fraudolenta del sinistro.

  • art. 367 cod. pen.

    Norma contestata in capo al ricorrente per altri capi di imputazione; presente nel quadro complessivo dei reati per i quali l'imputato è stato condannato (richiamata nello svolgimento processuale).

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione (attuazione congiunta di più persone, o altra aggravante indicata nel processo) e valutata nell'ambito della comminazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge), rispetto ai quali la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende per il ricorrente a cui viene dichiarato inammissibile il ricorso; applicata per irrogare le sanzioni pecuniarie e le spese processuali.

Massime di principio

  • L'art. 642 c.p., nella parte che punisce la denuncia di un sinistro non avvenuto, non è un reato "proprio" riservato esclusivamente al contraente della polizza: può essere commesso da chiunque, anche da terzi o concorrenti, che manipolino il rapporto assicurativo per ottenere indebitamente un risarcimento.
  • Nei casi di denuncia fraudolenta di furto o altro sinistro non verificatosi, la responsabilità penale può essere riconosciuta anche in capo a intermediari, istigatori o a chi concorra nella condotta, non essendo necessaria l'identità con il contraente della polizza.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando il motivo è manifestamente infondato; la mancata trattazione in appello di un motivo manifestamente infondato non costituisce di per sé causa di annullamento.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, a pagare una somma alla cassa delle ammende e a rimborsare le spese della parte civile; è prassi della Corte liquidare tali somme in sentenza.

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