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Sentenza

Sentenza del 27/02/2017 n. 1721 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Enunciazione di scrittura privata - Promessa del terzo - Irrilevante per la qualificazione del diritto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato stabilito che l'enunciazione della scrittura privata nel decreto ingiuntivo integra una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., non un riconoscimento di debito. Tale promessa è irrilevante per qualificare la natura del diritto riconosciuto. Poiché il diritto aveva natura di provvigione ed era soggetto a IVA, l'imposta di registro doveva essere applicata in misura fissa e non proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo che richiamava una scrittura privata. In tale scrittura una parte si era obbligata solidalmente per l'inadempimento di un'altra, garantendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. Si discuteva se tale impegno costituisse un riconoscimento di debito oppure una promessa del fatto del terzo e se potesse modificare la natura del diritto azionato. La Corte ha ritenuto che la promessa del terzo e il riconoscimento di debito abbiano causa e finalità differenti.

Norme richiamate

  • Art. 1381 del codice civile

    Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

    La disposizione configura una promessa del fatto del terzo: il promittente garantisce che il terzo assumerà un'obbligazione o terrà un determinato comportamento, ma ciò non equivale a un riconoscimento del debito proprio del terzo.

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile agli atti relativi a operazioni soggette a IVA

    Quando il diritto oggetto del decreto ingiuntivo deriva da una prestazione soggetta a IVA, come una provvigione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. La qualificazione non cambia per il solo fatto che il decreto enunci una promessa del fatto del terzo.

Massime di principio

  • Per qualificare fiscalmente un rapporto occorre individuare la causa e la natura sostanziale del diritto azionato, senza attribuire rilievo decisivo alla sola formulazione utilizzata nell'atto.
  • La promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. non coincide con un riconoscimento di debito: la prima riguarda la garanzia del comportamento altrui, mentre il secondo presuppone l'ammissione dell'esistenza di un'obbligazione.
  • L'enunciazione di una scrittura privata in un decreto ingiuntivo non modifica automaticamente la natura del credito sottostante.
  • Ai fini dell'imposta di registro, se il credito deriva da un'operazione soggetta a IVA, come una provvigione, deve essere verificato se trovi applicazione la tassazione in misura fissa prevista per tali fattispecie.
  • La presenza di un obbligo solidale o di una garanzia collegata all'inadempimento di un terzo non è sufficiente, da sola, a trasformare un credito provvigionale in un diverso tipo di diritto.

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