Sentenza n. 4905/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento del Consolato Generale d'Italia - Casablanca n. 210075068, del 24/7/2025 - notificato il 25/7/2025 - con il quale veniva respinta la domanda di visto di ingresso in Italia ai fini di lavoro subordinato; -della revoca del nulla osta al lavoro subordinato, provvedimento non noto e mai notificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato e revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Casablanca che aveva respinto la domanda di visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo implicitamente l'illegittimità degli atti e chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Il MAECI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché notificato e depositato senza una tempestiva procura speciale alle liti legalizzata nelle forme prescritte, secondo i criteri enunciati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Il ricorrente non ha fornito una congrua replica a tale eccezione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una valida procura speciale alle liti. Il Collegio ha ritenuto decisiva l'eccezione del MAECI relativa alla mancata tempestiva produzione di una procura speciale legalizzata nelle forme prescritte, rilevando l'assenza di una replica adeguata da parte del ricorrente. Non vi è stata quindi una decisione nel merito sulla legittimità del diniego del visto o della revoca del nulla osta. Le spese processuali sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
sentenza Adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025
La procura speciale alle liti conferita all'estero deve essere tempestiva e legalizzata nelle forme prescritte; il difetto di una valida procura determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti, insieme alla disciplina nazionale, per l'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è inammissibile quando manca una procura speciale alle liti valida e tempestivamente prodotta, legalizzata nelle forme prescritte per il conferimento all'estero.
- In presenza di un'eccezione specifica sul difetto di procura speciale, la mancata replica congrua della parte ricorrente non consente di superare il vizio processuale e legittima la declaratoria di inammissibilità senza esame del merito.
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