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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14784/2025 del 02/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un sollecito di pagamento con cui la concessionaria del servizio di riscossione ha richiesto alla contribuente il pagamento di una somma a titolo di Tarsu per l’anno d’imposta 2012. La commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo che il sollecito non fosse stato impugnato per vizi propri, né fosse stato dedotto un vizio di notifica dell’atto presupposto; ha inoltre escluso l’esame del dedotto giudicato esterno formatosi su annualità diverse, perché il contraddittorio non aveva coinvolto l’ente impositore. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il sollecito fosse comunque impugnabile in quanto atto prodromico all’esecuzione forzata; (2) violazione del giudicato esterno, invocando una precedente sentenza di annullamento di avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse, resa tra le stesse parti. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sulla mancanza di contestazioni sui vizi propri del sollecito, sulla notifica dell’atto presupposto e sull’irritualità dell’esame del giudicato in assenza dell’ente impositore. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza invocata non integrava giudicato favorevole alla contribuente sul punto della legittimazione passiva o dell’esenzione, essendo stata pronunciata per difetto di prova della pretesa tributaria; la Corte ha inoltre richiamato precedenti specifici sul medesimo tributo e sulla medesima annualità, già sfavorevoli alla ricorrente. Non sono state liquidate spese per assenza di difese della resistente, ma è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso

  • artt. 19 e 62 d.lgs. n. 546/1992

    sono invocati per sostenere l’impugnabilità del sollecito di pagamento; la Corte non accoglie la tesi per difetto di specificità del motivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne dà atto ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una critica astratta o parziale della decisione.
  • La deduzione dell’impugnabilità di un atto tributario non è sufficiente se non si contesta specificamente la base argomentativa della sentenza che ha escluso l’esame del merito per difetto di impugnazione dei vizi propri o dell’atto presupposto.
  • Il giudicato esterno può essere utilmente invocato solo se la precedente decisione abbia effettivamente statuito sul punto rilevante nel nuovo giudizio; non basta un annullamento fondato su ragioni diverse, come il difetto di prova della pretesa tributaria.
  • In materia tributaria, la rilevanza del giudicato deve essere valutata anche rispetto alle parti effettivamente coinvolte nel giudizio, non potendo essere automaticamente esteso ove non sia stato instaurato il contraddittorio con il soggetto necessario.
  • La mancata controversia della notifica dell’atto presupposto o dei vizi propri dell’atto opposto può impedire l’accesso all’esame della debenza del tributo nel giudizio sull’atto successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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