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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16475/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una banca agiva ex art. 548 c.p.c. nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, sostenendo che il proprio debitore, un professionista nominato presidente del collegio sindacale di una società, fosse titolare di compensi maturati verso la società terza pignorata. La terza pignorata aveva reso dichiarazione negativa, affermando che i compensi dovevano essere riferiti non al singolo professionista ma a uno studio/associazione professionale a cui questi aveva aderito. In primo grado il tribunale aveva accertato il credito del professionista verso la società terza, ritenendo che l'associazione professionale non potesse sostituirsi al singolo per prestazioni che richiedono abilitazione personale e che non fosse provata una cessione del credito. In appello la decisione era stata confermata sulla base dell'idea che, per effetto dello statuto dell'associazione e della comunicazione inviata alla società terza, i compensi dovessero intendersi spettanti allo studio associato. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 547 e 548 c.p.c. per errata distribuzione dell'onere della prova; violazione degli artt. 36, 2222, 2229, 2232 e 2397 c.c. per avere la sentenza attribuito automaticamente allo studio associato la titolarità del credito da prestazione professionale personale; violazione degli artt. 2704 c.c. e 116 c.p.c. per avere valorizzato documenti privi di data certa; violazione degli artt. 36 c.c. e 1362 c.c. e ss. per l'erronea interpretazione dello statuto dell'associazione e della lettera inviata alla società terza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati, in particolare alla regola per cui la mera appartenenza a uno studio associato o l'obbligo interno di riversare i compensi al fondo comune non trasferiscono la titolarità del credito, che richiede invece una cessione formale. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    norma richiamata per il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in sede di espropriazione presso terzi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini della distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 548 c.p.c. in tema di dichiarazione del terzo e relativo accertamento

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato nella formulazione anteriore alla riforma della L. 228/2012

  • art. 36 c.c.

    le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi tra gli associati, ma tali accordi interni non sono opponibili ai creditori del singolo se non incidono sul credito con un atto formale valido

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per il principio generale della prestazione d'opera

  • art. 2229 c.c.

    richiamato per la personalità della prestazione intellettuale e la compatibilità con lo studio associato

  • art. 2232 c.c.

    richiamato in tema di esecuzione personale della prestazione professionale

  • art. 2397 c.c.

    richiamato in relazione all'incarico di sindaco e al carattere personale della prestazione

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per l'opponibilità ai terzi della data certa dei documenti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati per l'interpretazione dello statuto dell'associazione professionale e della lettera inviata alla società terza

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, il creditore procedente deve provare il fatto costitutivo del credito del debitore verso il terzo; se il terzo eccepisce un pagamento o altra causa estintiva anteriore al pignoramento, deve provarne sia l'esistenza sia l'anteriorità.
  • La mera delega all'incasso, la mera indicazione di pagamento o l'obbligo interno di riversare i proventi a uno studio o associazione professionale non trasferiscono la titolarità del credito e non sono opponibili al creditore pignorante.
  • Per sottrarre un credito all'esecuzione forzata occorre una vera cessione del credito o altro atto idoneo a mutarne la titolarità; l'accordo interno tra professionisti rileva solo nei rapporti interni.
  • Le clausole statutarie di uno studio associato che disciplinano esclusiva, riparto dei proventi o intestazione delle fatture non bastano, di per sé, a far diventare l'associazione titolare dei compensi derivanti da un incarico professionale svolto personalmente dal singolo associato.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoProveEspropriazione presso terziMandato
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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