Cassazione Civile, Ordinanza n. 35298/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzione notificato per l'anno 2005 nei confronti del legale rappresentante della società e dei soci accomandatari, per l'impiego di personale dipendente in violazione delle norme applicabili. Nel giudizio di merito era stata dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere per la parte di sanzione annullata in autotutela e annullata la parte residua; le spese di primo grado erano state compensate per metà e per il resto poste a carico dell'Agenzia. In appello, entrambi i gravami erano stati respinti e le spese del grado erano state compensate per soccombenza reciproca. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: hanno contestato la compensazione delle spese di primo grado e di appello, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere rilevanti, ai fini della determinazione del valore della causa e della regolazione delle spese, due atti di annullamento in autotutela dell'Agenzia; hanno dedotto violazioni degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 112, 342, 2909 e 329 c.p.c., nonché dei criteri di liquidazione delle spese professionali e delle norme richiamate in materia sanzionatoria, lamentando anche il vizio di motivazione per non avere considerato che il primo annullamento non poteva incidere sul valore della lite perché non conosciuto al momento della proposizione del ricorso e perché intervenuto in corso di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che, nel regime applicabile ratione temporis, essa può fondarsi sulla soccombenza reciproca o su gravi ed eccezionali ragioni. Ha ritenuto che i due atti di annullamento in autotutela costituissero circostanze specifiche, attinenti alla controversia e idonee a integrare tali ragioni, anche perché incidenti sul quantum e sintomatiche di un comportamento improntato a correttezza e buona fede processuale. Ha inoltre condiviso l'applicazione del criterio del "decisum", valorizzando che uno degli annullamenti era anteriore al giudizio di primo grado e l'altro anteriore alla prima udienza. Ha quindi confermato anche la compensazione delle spese del grado di appello, fondata sulla soccombenza reciproca, e ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte non ravvisa la dedotta violazione nella regolazione delle spese
art. 342 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma violata, senza accoglimento della censura
art. 2909 c.c.
richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma non rilevante ai fini della decisione sulle spese
art. 329 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come norma violata, senza incidenza sulla decisione
art. 360 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 91 c.p.c.
richiamato come base per la censura sulle spese, ma la Corte conferma la decisione di merito
art. 92 c.p.c.
la compensazione parziale o totale delle spese è ritenuta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti del regime applicabile ratione temporis
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e il procedimento camerale non partecipato
art. 45, comma 2, L. 69/2009
indicato come disposizione modificativa dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis
art. 58, L. 69/2009
richiamato insieme all'art. 45, comma 2, per il regime transitorio sulle spese
art. 13, L. 247/2012
richiamato dai ricorrenti in tema di parametri per la liquidazione dei compensi
artt. 4 e 5, d.m. n. 55/2014
richiamati dai ricorrenti come parametri di liquidazione delle spese
art. 14, L. 689/1981
richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina sanzionatoria
art. 18, L. 689/1981
richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina sanzionatoria
art. 16, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina delle sanzioni tributarie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La compensazione totale o parziale delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione illogica o giuridicamente errata.
- Nel regime applicabile dopo la L. n. 69/2009, la compensazione delle spese può essere disposta in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice può individuare in modo elastico purché desumibili dal materiale processuale.
- Gli atti di autotutela della pubblica amministrazione, quando incidano sul quantum controverso e siano temporalmente collocati prima dell'introduzione del giudizio o prima della prima udienza, possono costituire ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
- Ai fini della regolazione delle spese, il criterio del "decisum" consente di valorizzare gli adempimenti o annullamenti intervenuti in relazione alla concreta evoluzione della lite, anche se provenienti dalla parte pubblica.
- La soccombenza reciproca nel grado di appello legittima la compensazione delle spese di quel grado.
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