Sentenza del 21/03/2018 n. 1230 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento tributario - Indagini della Guardia di finanza - Applicazione delle garanzie penali - Non sussiste - Ragione - Distinzione dell'indagine fiscale da quella penale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare, durante le indagini della Guardia di finanza svolte nell'ambito di un accertamento fiscale, le garanzie previste dalla disciplina penale per la tutela dei diritti inviolabili dell'indagato, richiamate dall'art. 24 della Costituzione. La questione è stata risolta distinguendo le indagini fiscali amministrative dalle attività di polizia giudiziaria finalizzate all'accertamento di reati.
La decisione
È stato affermato che le indagini svolte dalla Guardia di finanza, anche con la cooperazione degli uffici fiscali, nell'ambito di un accertamento tributario hanno natura amministrativa e non sono soggette alle garanzie previste per le indagini penali. Esse devono rispettare le specifiche prescrizioni dell'art. 33 del d.P.R. n. 600/1973. Le garanzie penali trovano invece applicazione quando la Guardia di finanza opera come polizia giudiziaria per l'accertamento di reati.
Norme richiamate
Art. 24 della Costituzione
Tutela dei diritti inviolabili dell'indagato
Le garanzie collegate alla tutela difensiva e ai diritti dell'indagato in materia penale non si applicano automaticamente alle attività amministrative di accertamento tributario.
Art. 33 del d.P.R. n. 600/1973
Le indagini fiscali della Guardia di finanza e degli uffici finanziari sono disciplinate dalle specifiche prescrizioni tributarie previste per l'accertamento amministrativo.
Massime di principio
- La Guardia di finanza può svolgere attività di natura amministrativa nell'ambito di un accertamento fiscale senza applicare, per ciò solo, tutte le garanzie previste dal codice di procedura penale.
- Occorre distinguere il momento e la finalità dell'attività: se l'indagine mira a determinare un'obbligazione tributaria, si applicano le regole dell'accertamento fiscale; se mira all'accertamento di un reato, operano le garanzie proprie dell'attività di polizia giudiziaria.
- La mera partecipazione della Guardia di finanza non trasforma automaticamente un accertamento tributario in un'indagine penale.
- L'eventuale invalidità dell'attività deve essere valutata verificando il rispetto delle specifiche norme tributarie applicabili, senza presumere la violazione delle garanzie penali.
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