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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45224/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione in relazione al ritrovamento di 170 borse marca Chanel nella vettura a lui in uso. Ha articolato due motivi: (1) insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo l'assenza del fine di profitto perché molte borse erano danneggiate, prive di targhetta identificativa e quindi inidonee alla vendita (in più l'indagato avrebbe dichiarato che si trattava di merce contraffatta e risultava una iscrizione per art. 474 cod. pen.); (2) assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul pericolo di reiterazione del reato, lamentando che la merce non poteva essere commerciata e che i precedenti penali non sarebbero sufficienti, nonché che l'essere risultato irreperibile per una udienza camerale è privo di rilievo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi: valuta che le borse, pur in parte danneggiate e senza targhetta, erano autentiche e provenienti da un furto (denunce in atti attestavano valore produttivo e di vendita elevati) e che la parte di merce poteva comunque essere collocata sul mercato dell'usato, anche online, configurando il fine di profitto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: il Tribunale aveva valutato il pericolo di reiterazione sulla base della quantità, qualità e valore della merce, della personalità dell'imputato (numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e reati strumentali), della mancanza di documentate fonti lecite di sostentamento e della circostanza che l'indagato si era reso irreperibile nelle more dell'appello cautelare. Conseguentemente la misura cautelare in carcere è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il concetto di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che in Cassazione si verifica che il giudice della cautela abbia dato adeguato conto delle ragioni a fondamento della gravità indiziaria e che l'insussistenza è deducibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato; la Corte conferma che la prognosi di pericolosità può fondarsi su elementi quali modalità del fatto, personalità del soggetto, contesto socio-ambientale e precedenti

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze per ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alle facoltà processuali in tema di richiesta di trattazione orale; rilevato che le parti non l'hanno richiesta e il procedimento è stato trattato in contraddittorio scritto

  • art. 474 cod. pen.

    Norma sulla vendita di cose con segni di falsificazione; citata nel ricorso per indicare che l'indagato avrebbe dichiarato che le borse erano contraffatte, ma la Corte di merito ha ritenuto diversamente sulla base degli elementi probatori

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato: si valuta soltanto se il giudice della cautela ha adeguatamente motivato la gravità indiziaria e se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria, non si riformulano in via sostitutiva valutazioni di merito.
  • La detenzione di ingenti quantità di merce proveniente da furto costituisce elemento di rilevo per il fine di profitto anche se parte della merce è danneggiata; il mercato dell'usato e i canali online possono essere considerati vie di collocazione economica.
  • Il pericolo di reiterazione del reato è valutato con una prognosi che considera modalità del fatto, valore e quantità della merce, precedenti penali, assenza di fonti lecite di sostentamento e comportamenti processuali anomali (es. irreperibilità): non è richiesta la dimostrazione di opportunità immediate di recidiva.
  • Le dichiarazioni dell'indagato che ipotizzano l'esistenza di merce contraffatta non escludono automaticamente la ricettazione se il giudice valuta attendibili elementi contrari e documentazione probatoria che attestino provenienza furtiva o autenticità.
  • Documenti o elementi nuovi depositati tardivamente (es. busta paga depositata in Cassazione) hanno efficacia limitata se non erano stati prodotti nei gradi precedenti e non incidono sul convincimento motivato del giudice della cautela.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari, è utile concentrare i motivi su profili di diritto e sulla manifesta illogicità o carenza motivazionale documentata, piuttosto che chiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice della cautela.

Testo integrale

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