Cassazione Civile, Ordinanza n. 16197/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un contribuente aveva convenuto in giudizio il Comune e l'agente della riscossione deducendo l'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, in quanto il credito posto a garanzia era inferiore a euro 8.000. Il giudice di pace aveva accolto la domanda nei confronti dell'agente della riscossione e lo aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In appello, la società appellante aveva contestato anche la propria legittimazione processuale, poiché il primo grado aveva visto come parte una diversa società del gruppo Equitalia e l'appellato aveva eccepito il difetto di prova della successione. La Corte territoriale ha riformato la sola statuizione risarcitoria, ritenendo insussistenti dolo, colpa grave e abuso del processo. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi; il primo censurava l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e di impugnare dell'appellante, nonché sulla mancata prova della qualità di successore della società appellante rispetto a quella evocata in primo grado. La Corte ha ritenuto fondato tale primo motivo, qualificando la censura come omessa pronuncia su questione pregiudiziale di rito, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, perché riesamini l'appello e provveda sull'eccezione di difetto di legitimatio ad causam dell'appellante. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre precisato che la condanna risarcitoria emessa in primo grado, non essendo stata espressamente ricondotta all'art. 96 c.p.c., deve essere qualificata come pronunciata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dovrà quindi essere verificata alla luce di tale norma nel giudizio di rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 96 c.p.c.
La Corte osserva che nel primo grado non vi era un espresso richiamo a questa norma; pertanto la condanna risarcitoria non può essere automaticamente qualificata come condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 2043 c.c.
La condanna al risarcimento pronunciata dal giudice di pace, in assenza di riferimento diretto o indiretto all'art. 96 c.p.c., va qualificata come responsabilità aquiliana e deve essere scrutinata secondo il paradigma dell'art. 2043 c.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un'eccezione di rito relativa alla legittimazione ad causam dell'appellante integra vizio di sentenza deducibile in cassazione e comporta cassazione con rinvio, quando l'eccezione sia stata ritualmente proposta e non esaminata.
- Una motivazione meramente laconica o generica non vale come decisione implicita su un'eccezione processuale specifica, se non consente di comprendere quali questioni siano state effettivamente esaminate e con quale ragione.
- La legittimazione processuale del soggetto che propone l'impugnazione, quando contestata, deve essere dimostrata; in mancanza di prova della successione nel rapporto processuale, il giudice deve esaminare espressamente la relativa eccezione.
- Se una condanna al risarcimento del danno non è espressamente ricondotta all'art. 96 c.p.c., la sua qualificazione va fatta in base al contenuto effettivo della decisione e, in difetto, secondo il paradigma generale dell'art. 2043 c.c.
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