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Sentenza

Sentenza n. 899/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti D.A.Spo. del Questore, della durata di un anno, recanti il divieto di accesso agli impianti e alle aree connesse a manifestazioni calcistiche e agli impianti utilizzati da una squadra di calcio.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i rispettivi D.A.Spo., adottati dopo una partita di calcio nella quale avevano acceso e lanciato fumogeni. Hanno dedotto, in primo luogo, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria quanto ai presupposti oggettivi della misura, sostenendo che l’art. 6-bis della l. n. 401/1989 richiede un concreto pericolo per le persone e che, nel caso concreto, i fumogeni sarebbero stati lanciati in una zona vuota, senza lesioni, danni, disordini o turbative della partita. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere, travisamento, sviamento, difetto di istruttoria, carenza di proporzionalità e difetto dei presupposti soggettivi, sostenendo che il D.A.Spo., quale misura preventiva, richiederebbe una pericolosità concreta e attuale del destinatario, non desumibile automaticamente da un episodio isolato, dalla denuncia penale o dalla mera accensione di fumogeni, soprattutto in assenza di precedenti e di intenti violenti. Infine hanno denunciato la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per carenza di motivazione sulla pericolosità e offensività delle condotte e sulla pericolosità individuale di ciascun destinatario. È stata altresì contestata la parziale reiezione dell’istanza di accesso agli atti, mentre in giudizio è stata eccepita l’inammissibilità di una pretesa integrazione postuma della motivazione da parte della Questura. Il TAR ha rilevato anche il problema dell’ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, ritenendo insussistente un collegamento sufficiente tra i provvedimenti, ma ha prescisso dalla relativa questione poiché il ricorso era infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento di € 4.000,00 di spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno. Ha ritenuto comprovato dalla documentazione della Polizia Scientifica che i ricorrenti avevano acceso e lanciato fumogeni durante la partita e che almeno uno di essi era caduto sul terreno di gioco, determinando una breve interruzione dell’incontro. La condotta è stata quindi ritenuta astrattamente riconducibile al combinato disposto degli artt. 6 e 6-bis della l. n. 401/1989, senza che fosse necessario attendere l’esito del procedimento penale: la legittimità del D.A.Spo. deve essere valutata in relazione alla situazione esistente al momento dell’adozione e la misura non presuppone il previo accertamento della responsabilità penale o civile. Il TAR ha escluso che fossero decisivi l’intento festoso dei ricorrenti, la minore pericolosità dei fumogeni rispetto ad altri artifizi, l’assenza di precedenti o il fatto che gli artifizi si stessero spegnendo, poiché la legge menziona espressamente anche i fumogeni e il loro lancio in campo è stato ritenuto di per sé idoneo a integrare la pericolosità della condotta. Quanto al profilo soggettivo, il giudice ha affermato che, nel sistema del D.A.Spo., la pericolosità non deve essere necessariamente desunta da precedenti penali o di polizia né da un’articolata indagine sulla personalità, potendo derivare dalla stessa condotta concretamente accertata. Non è quindi richiesto al Questore di illustrare diffusamente ulteriori elementi individuali di pericolosità quando l’uso e il lancio di fumogeni durante la partita costituiscano già un indice sufficiente. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il divieto era stato applicato per il minimo edittale, senza obbligo di firma e limitatamente al calcio a undici, elementi indicativi di una valutazione della gravità della condotta e della posizione dei destinatari. È stata respinta anche l’eccezione di integrazione postuma della motivazione, poiché il riferimento alla caduta di un fumogeno in campo e alla conseguente interruzione della gara risultava già dai provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401

    La misura del D.A.Spo. può essere adottata nei confronti di soggetti destinatari di denuncia o ritenuti coinvolti in condotte rilevanti per la sicurezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, senza necessità di previo accertamento della responsabilità penale.

  • art. 6-bis l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    La condotta di accensione e lancio di fumogeni durante una partita rientra astrattamente nella disposizione. Nel caso concreto, il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco, con breve interruzione della gara, è stato ritenuto sufficiente a integrare la pericolosità della condotta ai fini del D.A.Spo.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di motivazione si applica anche ai provvedimenti D.A.Spo.; tuttavia, non è necessaria una motivazione analitica su ulteriori profili di pericolosità soggettiva quando la condotta concretamente accertata costituisca già un indice sufficiente di pericolosità nel contesto sportivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Non occorre uno specifico avviso alle parti quando la questione processuale è stata già affrontata dalla parte stessa nell’atto introduttivo, secondo quanto ritenuto dal TAR con riferimento all’ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittimità di un D.A.Spo. deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; il successivo esito favorevole del procedimento penale non determina automaticamente l’illegittimità della misura, ferma la possibilità di chiederne la revoca.
  • Il D.A.Spo. non presuppone il previo accertamento della responsabilità penale o civile del destinatario, poiché costituisce una misura preventiva di polizia diretta a prevenire la reiterazione di condotte pericolose nelle manifestazioni sportive.
  • L’accensione e il lancio di fumogeni durante una manifestazione sportiva, quando almeno uno degli artifizi raggiunga il terreno di gioco e provochi una breve interruzione della gara, integrano una condotta astrattamente riconducibile agli artt. 6 e 6-bis della l. n. 401/1989 e possono costituire, di per sé, un indice sufficiente di pericolosità ai fini del D.A.Spo.
  • Nel giudizio sulla legittimità del D.A.Spo. la pericolosità soggettiva non deve necessariamente essere desunta da precedenti penali, pregiudizi di polizia o da una distinta e approfondita indagine sulla personalità del destinatario, potendo essere ricavata dalla concreta condotta tenuta durante la manifestazione sportiva.
  • L’assenza di lesioni, danni, disordini, precedenti o intenti violenti non esclude automaticamente la legittimità del D.A.Spo. quando la condotta accertata, valutata nel contesto della manifestazione, sia idonea a mettere in pericolo la sicurezza pubblica o la regolarità della gara.
  • La motivazione del D.A.Spo. deve consentire di comprendere i fatti posti a fondamento della misura, ma non deve necessariamente indicare ulteriori e autonomi elementi di pericolosità individuale quando la condotta di uso e lancio di fumogeni durante la partita costituisca già un indice concreto di pericolosità; la limitazione della durata e dell’ambito del divieto può inoltre evidenziare la proporzionalità della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaSanzioni sportiveMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoSportProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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