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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45991/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/01/2022 che ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di revisione presentata da Occhineri avverso la condanna definitiva (23 anni e 6 mesi) per omicidio volontario in concorso, porto d'armi, soppressione di cadavere e danneggiamento aggravato. L'istanza di revisione si fondava sull'asserita inconciliabilità tra il giudicato a carico di Occhineri e quello a carico dei coimputati Mino Perrino e Francesco Cippone: secondo il ricorrente non si tratterebbe di una mera diversa valutazione giuridica dello stesso fatto, ma di una ricostruzione fattuale incompatibile (presenza/assenza di Occhineri sul luogo del delitto). È stata inoltre denunciata la violazione dell'art. 634 c.p.p. per mancato rispetto del contraddittorio, poiché la Corte avrebbe esteso al rito dell'inammissibilità un giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità resa de plano senza contraddittorio, poiché l'istanza deduceva non una mera diversa valutazione giuridica ma una diversa ricostruzione del fatto storico, ipotesi che può legittimare la revisione. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che distingue il mero conflitto di valutazioni giuridiche dall'inconciliabilità reale tra fatti storici. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio da svolgersi in contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)"

    La norma consente alla Corte d'appello, anche d'ufficio, di dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza, ma ciò comporta un limitato potere di verifica preliminare; tale verifica non può sostituire il giudizio di merito e, quando dall'istanza emergono questioni di "tenuta" della sentenza oggetto della revisione rispetto a altra pronuncia, il controllo deve essere svolto in contraddittorio.

  • art. 630 cod. proc. pen. (riferimento alla let. a) comma 1)

    La causa di revisione fondata sull'inconciliabilità tra giudicati richiede che le sentenze si fondino su fatti storici oggettivamente incompatibili; un differente esito dovuto a diverse valutazioni giuridiche degli stessi fatti non integra l'inconciliabilità prevista dalla norma.

  • richiamo ad altri articoli (629, 631, 632, 633, 641 c.p.p.)

    Articoli citati dalla disposizione che regolano ipotesi specifiche di revisione o condizioni procedurali; la loro menzione delimita i casi in cui la dichiarazione di inammissibilità può essere resa de plano.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. implica una verifica preliminare, ma non autorizza la Corte ad entrare nel merito della controversia senza garantire il contraddittorio quando la questione riguarda la "tenuta" delle sentenze a confronto.
  • Per fondare una revisione per inconciliabilità tra giudicati non basta una diversa valutazione giuridica degli stessi fatti: è necessaria un'effettiva incompatibilità tra le ricostruzioni fattuali oggettive su cui si fondano le rispettive sentenze.
  • Quando l'istanza di revisione allega differenze nella ricostruzione fattuale fra sentenze irrevocabili, la Corte d'appello deve procedere con un giudizio in contraddittorio (eventualmente coinvolgendo i titolari dell'altro giudicato) per verificare l'effettiva inconciliabilità.
  • In fase di predisposizione di un'istanza di revisione basata su giudicati contrastanti, è importante documentare con precisione le divergenze di fatto tra le sentenze e dimostrare l'irrevocabilità e la pertinenza del giudicato 'antagonista', chiedendo espressamente l'instaurazione del contraddittorio qualora emerga la questione della 'tenuta' delle decisioni.

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