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Ordinanza

Ordinanza n. 3423/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: (i) del Decreto del Ministero della Cultura del 23.2.2026, recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633” nonché del relativo Allegato Tecnico che del Decreto costituisce parte integrante, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21.3.2026, nella parte in cui: (i) all’art. 2, comma 1, lett. q) prevede il contributo per copia privata in riferimento alle memorie cloud; (ii) all’art. 1, comma 2, dispone che “in riferimento alle memorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), per fabbricante, importatore, si intende il soggetto che produce, immette o rende disponibile in territorio italiano la memoria in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud”; (iii) all’art. 1, c. 3, dispone che “in riferimento alle memorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), si considera utente, o utente attivo, chiunque abbia a disposizione, con contratto di utenza, concluso o da eseguirsi, in tutto o in parte, in Italia, una memoria in cloud o uno spazio di memorizzazione in cloud”; (ii) del Decreto del Ministero della Cultura del 30.9.2024, n. 302, recante “Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi”; (iii) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi, ove occorrer possa: (a) il Decreto del 19.7.2024 che ha costituito la Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti necessari all’aggiornamento delle tariffe per copia privata; (b) la nota del Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore del 24.5.2025 recante il parere conclusivo e lo schema di decreto ministeriale (la “Nota”); (c) la modulistica predisposta e pubblicata da Fondazione Copia Privata Italia e, in particolare, la dichiarazione di pagamento utilizzabile per le cessioni effettuate dal 21.3.2026, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione di pagamento, il modello di dichiarazione di esenzione per le cessioni dal 21.3.2026 e il modello di richiesta di rimborso.

Giustizia amministrativa202605908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026, unitamente al relativo Allegato tecnico, nella parte in cui assoggetta le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata; decreto sulle esenzioni e rimborsi e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatori cloud)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale del 23 febbraio 2026, il relativo Allegato tecnico e gli ulteriori atti connessi, contestando in particolare l'assoggettamento delle memorie e degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941. Sono state censurate anche le disposizioni che qualificano come fabbricante o importatore il soggetto che produce, immette o rende disponibile in Italia la memoria o lo spazio cloud e come utente il titolare di un contratto di utenza concluso o da eseguirsi, in tutto o in parte, in Italia. Il ricorso ha dedotto molteplici questioni, caratterizzate dal giudice come altamente tecniche e complesse, senza che l'ordinanza cautelare ne definisse il merito. La domanda cautelare è stata fondata soprattutto sul periculum in mora, avuto riguardo alle scadenze per il pagamento dei compensi e alle difficoltà di adeguamento tecnico-informatico e contrattuale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, sospendendo parzialmente l'efficacia del decreto impugnato con riferimento al combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, e 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico, nella parte in cui assoggetta le memorie o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata. La sospensione comporta il congelamento delle scadenze di pagamento già maturate o prossime, nelle more della definizione del giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto prevalenti, in questa fase, le ragioni cautelari connesse al periculum in mora: era scaduto il termine del 15 giugno 2026 per il primo trimestre ed erano prossime le scadenze del 15 settembre e 15 dicembre 2026. Il TAR non ha definito le molteplici questioni di legittimità dedotte, rinviandone l'approfondimento alla fase di merito, per la quale ha fissato udienza pubblica al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 71-septies l. 22 aprile 1941, n. 633

    La disposizione costituisce la base normativa del compenso per copia privata applicato dal decreto impugnato alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud; l'ordinanza non definisce in modo conclusivo la questione di legittimità di tale applicazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'applicazione immediata di un atto amministrativo impone scadenze di pagamento ravvicinate e richiede rilevanti adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali, il periculum in mora può giustificare la sospensione parziale dell'atto e il congelamento delle scadenze, anche senza una definitiva valutazione delle complesse questioni di legittimità dedotte.
  • La sospensione cautelare può essere limitata alle specifiche disposizioni dell'atto che producono il pregiudizio imminente, lasciando impregiudicata la decisione sul merito delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieAtti amministrativi generali e linee guidaTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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