Cassazione Penale, Ordinanza n. 20178/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata per furto pluriaggravato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna. Il ricorso è articolato in due motivi e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La censura sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe errato nel negare la pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi, affermando che, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981, la pena detentiva non può essere sostituita quando vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. È stato ribadito che il giudice può fondare il diniego anche sui precedenti penali dell'imputato, purché la valutazione sia sorretta da una motivazione specifica, puntuale e concreta da cui emergano elementi negativi per la prognosi rieducativa, per il contenimento del rischio di recidiva e per l'adempimento delle prescrizioni. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tali criteri. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58 della legge n. 689 del 1981
La pena detentiva non è sostituibile quando sussistono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà le prescrizioni; il giudice può basarsi anche sui precedenti penali, purché la prognosi negativa sia motivata in modo specifico, puntuale e concreto.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice formuli una prognosi negativa, ancorata a elementi concreti, circa l'adempimento delle prescrizioni da parte del condannato.
- I precedenti penali possono essere valorizzati ai fini del giudizio di concedibilità della pena sostitutiva, purché da essi emergano dati indiscutibilmente negativi in relazione alla funzione rieducativa, al rischio di recidiva e all'affidabilità del condannato.
- La motivazione del rigetto della richiesta di sostituzione della pena deve essere specifica, puntuale e concreta; in difetto, la decisione sarebbe esposta a censura per vizio di motivazione.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare in modo infondato la valutazione di merito sul diniego della pena sostitutiva, la Corte può dichiararlo inammissibile.
Come è indicizzato
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