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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-610/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 ottobre 2023. — QX contro Agos Ducato SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pistoia. — Rinvio pregiudiziale – Controversia principale divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire. — Causa C-610/22

Giurisprudenza europea62022CJ0610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita da un rinvio del Tribunale di Pistoia in materia di credito al consumo e TAEG, non si è pronunciata nel merito della questione interpretativa. Poiché il giudice nazionale ha dichiarato estinta la causa principale a seguito di rinuncia agli atti, la controversia era divenuta priva di oggetto. Ne è seguito il non luogo a statuire sulla domanda pregiudiziale.

Rinvio pregiudiziale sul TAEG nei contratti di credito al consumo, dichiarato improcedibile perché la controversia principale è divenuta priva di oggetto.

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE imponga agli Stati membri di prevedere misure per impedire l’elusione delle norme nazionali non solo quando il TAEG sia omesso dal contratto, ma anche quando sia indicato in modo erroneo nel contratto stesso.

Principio di diritto

Quando, nel corso del rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale dichiara estinta la causa principale per rinuncia agli atti e la controversia non è più pendente, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire, poiché il procedimento ex articolo 267 TFUE richiede una controversia effettivamente pendente e non consente di fornire pareri consultivi su questioni divenute non pertinenti. In questo caso la Corte non ha risposto al quesito sull’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 87/102/CEE
  • Direttiva 98/7/CE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 14, paragrafo 2, direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 1 bis direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 3 direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 4 direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 15 direttiva 87/102/CEE
  • Articolo 27, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 30, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 124 decreto legislativo n. 385/1993
  • Articolo 125 bis decreto legislativo n. 385/1993
  • Articolo 100, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte

Rinvio pregiudiziale sul TAEG nei contratti di credito al consumo, dichiarato improcedibile perché la controversia principale è divenuta priva di oggetto

La Corte di giustizia, Settima Sezione, è stata adita dal Tribunale di Pistoia nell’ambito di una controversia tra un consumatore e una società finanziaria relativa alla validità di clausole contrattuali collegate all’indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) in un contratto di credito. Prima di esaminare nel merito il quesito interpretativo, la Corte ha verificato se la controversia principale fosse ancora pendente, presupposto necessario del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Fatti e procedimento principale

QX aveva concluso con Agos Ducato SpA, il 7 marzo 2011, un contratto di credito per EUR 35 054,28, rimborsabile in 36 rate mensili. Nel contratto era indicato un TAEG dell’8,94%, ma il consumatore sosteneva che il tasso effettivamente applicato fosse dell’11,017%.

Sulla base della normativa italiana di recepimento, QX chiedeva:

  • la dichiarazione di nullità delle clausole sui costi a suo carico, per erronea indicazione del TAEG;
  • la condanna della finanziaria alla restituzione degli importi pagati a titolo di interessi contrattuali ordinari, con ricalcolo secondo il tasso sostitutivo previsto dalla legge nazionale.

Agos Ducato eccepiva che la disciplina invocata da QX, in particolare l’articolo 125 bis del decreto legislativo n. 385/1993, non era applicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore dopo la conclusione del contratto.

Questione pregiudiziale

Il Tribunale di Pistoia chiedeva se l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 87/102/CEE, che impone agli Stati membri di adottare misure per impedire l’elusione delle norme della direttiva mediante una speciale formulazione dei contratti, riguardasse:

  • solo l’omessa indicazione del TAEG nel contratto;
  • oppure anche la sua indicazione erronea nel contratto stesso.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, le seguenti disposizioni della direttiva 87/102/CEE:

  • i considerando nono e venticinquesimo, relativi all’informazione del consumatore sul costo del credito e alla possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe di protezione;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) ed e), che definisce il costo totale del credito e il TAEG;
  • l’articolo 1 bis, che disciplina il calcolo del TAEG;
  • l’articolo 3, sulla pubblicità del credito;
  • l’articolo 4, sui contenuti obbligatori del contratto scritto;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, oggetto del rinvio;
  • l’articolo 15, che consente misure nazionali più rigorose.

Sono inoltre richiamate:

  • la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE;
  • l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;
  • gli articoli 124 e 125 bis del decreto legislativo n. 385/1993;
  • l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che, con ordinanza del 20 luglio 2023, il Tribunale di Pistoia aveva preso atto della rinuncia agli atti da parte di QX e della relativa accettazione da parte di Agos Ducato, dichiarando estinta la causa principale. Di conseguenza, la controversia non era più pendente dinanzi al giudice nazionale.

La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione volto a fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per decidere una controversia concreta. Non può invece essere utilizzato per ottenere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. Quando il quesito non è più pertinente ai fini della soluzione della controversia principale, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire.

Poiché la causa principale era stata dichiarata estinta, veniva meno il presupposto dell’effettiva pendenza del giudizio nazionale richiesto dall’articolo 267 TFUE. L’eventuale "interesse generale" segnalato dal giudice del rinvio non era sufficiente a mantenere vivo il rinvio.

Decisione e dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Pistoia.

Quanto alle spese, la Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento principale, mentre le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non sono rifusibili.

Principio affermato

Il procedimento pregiudiziale ex articolo 267 TFUE presuppone che la controversia principale sia effettivamente pendente; se il giudice nazionale dichiara estinta la causa per rinuncia agli atti, il rinvio perde oggetto e la Corte deve pronunciarsi per non luogo a statuire, senza entrare nel merito della questione interpretativa sollevata.

Come è indicizzato

Materiecredito al consumotrasparenza contrattualetasso annuo effettivo globalerinvio pregiudizialeprocedibilità del giudizio

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