Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva richiesto il pagamento dei propri compensi professionali per attività giudiziale svolta in parte in un processo civile, articolato in più gradi, e in parte in un processo tributario. Il Tribunale adito, decidendo nelle forme dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011, aveva dichiarato la propria incompetenza per la sola domanda relativa all'attività giudiziale civile, individuando come giudice competente la Corte d'Appello di Bologna, ritenuta ultimo giudice di merito della causa presupposta. L'avvocato ha proposto regolamento di competenza deducendo, tra l'altro, che l'incompetenza fosse stata rilevata d'ufficio tardivamente oltre la prima udienza, che fosse stata erroneamente esclusa la competenza del foro del consumatore, che tale foro dovesse essere individuato nella Corte d'Appello e non nel tribunale del luogo di residenza della cliente, oltre ad altre censure su rito, concentrazione delle domande e lite temeraria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo tardivo il rilievo officioso dell'incompetenza funzionale, e ha accolto il quinto e il sesto motivo, affermando che il foro del consumatore prevale sul foro speciale previsto per i compensi dell'avvocato e va individuato nel luogo di residenza o domicilio effettivo del cliente-consumatore, cioè nel Tribunale di Forlì. Ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo e assorbiti gli altri. La decisione impugnata è stata cassata nei limiti delle censure accolte e la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Forlì anche sulla domanda di compensi per l'attività giudiziale civile, da trattarsi nelle forme dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per sostenere che il rilievo d'ufficio dell'incompetenza fosse tardivo; la Corte ha condiviso la censura in combinato con l'art. 38 c.p.c., affermando che il rilievo deve avvenire nella prima udienza.
art. 38 c.p.c.
Il potere del giudice di rilevare d'ufficio l'incompetenza funzionale deve essere esercitato non oltre la prima udienza di trattazione; se ciò non avviene, la competenza resta radicata presso il giudice adito.
art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
Prevede il rito speciale e il criterio di competenza per le controversie aventi ad oggetto i compensi dell'avvocato per attività giudiziale civile; nel caso concreto non prevale sul foro del consumatore.
art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206 del 2005
Il foro del consumatore è quello della residenza o del domicilio elettivo del consumatore ed è foro esclusivo, prevalente su ogni altro foro speciale.
art. 637, comma 3, c.p.c.
Richiamato come base del foro speciale utilizzabile dall'avvocato nel ricorso per ingiunzione, ma soccombente rispetto al foro del consumatore.
art. 183 c.p.c.
È il riferimento processuale per la rilevazione dell'eccezione di incompetenza sollevata in udienza quando non sia stata proposta nei termini ordinari.
art. 166 c.p.c.
Serve a delimitare il termine ordinario per proporre l'eccezione di incompetenza nella comparsa di risposta; il suo mancato rispetto rende tardiva l'eccezione se non riproposta tempestivamente in udienza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 6 Convenzione di Roma
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito.
art. 13 Convenzione di Roma
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in relazione ai principi del giusto processo.
art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
Applicabile solo ai compensi per attività giudiziale civile; non si estende ai compensi per attività resa in sede tributaria.
art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per escludere che la controversia sul compenso dell'avvocato per attività davanti al giudice tributario rientri nella materia tributaria speciale.
art. 88 c.p.c.
Richiamato nel decimo motivo per sostenere la violazione dei doveri di lealtà e correttezza e la lite temeraria; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 38 c.p.c., il rilievo d'ufficio dell'incompetenza funzionale deve essere effettuato espressamente dal giudice non oltre la prima udienza di trattazione; se il giudice tace fino alla successiva fase decisoria, la competenza resta radicata presso il giudice adito.
- Nel conflitto tra il foro speciale previsto per il recupero dei compensi dell'avvocato e il foro del consumatore, prevale quest'ultimo in quanto foro esclusivo di protezione, da individuarsi in base alla residenza o al domicilio effettivo del cliente-consumatore.
- Nei rapporti tra avvocato e cliente, il cliente assume la qualità di consumatore quando agisce come persona fisica e non come imprenditore o professionista; a tale rapporto si applicano le regole di competenza del codice del consumo.
- L'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 disciplina la competenza per i compensi relativi ad attività giudiziale civile, ma non può derogare al foro del consumatore quando il cliente ha tale qualità.
- La controversia dell'avvocato per compensi relativi ad attività svolta davanti al giudice tributario non rientra nel rito speciale dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, dovendo essere trattata secondo le regole ordinarie dinanzi al giudice ordinariamente competente.
- Quando il provvedimento di merito separa correttamente domande soggette a riti o competenze diverse, le censure che presuppongono la mancata considerazione di tale separazione risultano inammissibili o assorbite.
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