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Sentenza

Sentenza n. 39/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento - della conferenza di servizi del 5.11.2024 indetta dalla Città Metropolitana di Bari con nota -OMISSIS-del 22/10/2024, nella parte in cui ha individuato la ricorrente tra i responsabili del superamento delle CSC; - della D.D. della Città Metropolitana di Bari -OMISSIS-dell’8.11.2024, che ha fatto proprie le determinazioni della CdS; - dell’ordinanza dirigenziale della Città Metropolitana di Bari -OMISSIS- del 12.11.2024, nella parte in cui ingiunge alla ricorrente di effettuare interventi ambientali; - di ogni atto a queste presupposto, connesso e conseguente, in particolare della nota della Città Metropolitana di Bari prot. -OMISSIS-del 18.12.2024 di accertamento della mancata ottemperanza dell’ordinanza -OMISSIS-/2024.

Giustizia amministrativa202500123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: conferenza di servizi, determinazioni dirigenziali e ordinanza della Città Metropolitana di Bari che hanno individuato la società in liquidazione giudiziale tra i responsabili del superamento delle CSC e le hanno ingiunto l'avvio di misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza, nonché il successivo accertamento della mancata ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già proprietaria e comunque detentrice dell'impianto di smaltimento rifiuti e del sito sino al luglio 2024, ha contestato l'individuazione quale responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione derivante dal percolamento della discarica. Ha dedotto la violazione degli artt. 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006, della direttiva 2004/35/CE e del principio chi inquina paga, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto di non essere responsabile del danno ambientale, di non aver avuto un tempo sufficiente per intervenire tra la conoscenza del superamento delle CSC e la dismissione del sito, e che gli accertamenti e i campionamenti non sarebbero stati svolti in contraddittorio. Ha inoltre censurato, in via derivata e autonoma, l'ordinanza ingiuntiva, contestando sia il suo presupposto sia il termine di sette giorni assegnato per gli interventi. Infine, ha sostenuto che la liquidazione giudiziale e la rinuncia all'acquisizione del bene all'attivo fallimentare escludessero la propria legittimazione passiva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito anche l'inammissibilità per mancata notifica alla Regione Puglia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto escluso l'inammissibilità per mancata notifica alla Regione Puglia, rilevando che l'amministrazione regionale aveva svolto soltanto un'attività di rappresentazione di fatti e di richiamo di un atto generale e programmatorio, senza adottare un atto autonomamente lesivo. Ha invece riconosciuto la legittimazione passiva dell'ARPA Puglia, il cui contributo era stato rilevante negli accertamenti e nel parere sul nesso causale tra contaminazione delle acque sotterranee e discarica. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non contestata l'esistenza del danno da percolamento e ha individuato la questione decisiva nella responsabilità della società in liquidazione giudiziale quale proprietaria e detentrice del sito. Richiamando i principi del Consiglio di Stato e dell'Adunanza plenaria n. 3/2021, ha affermato che la responsabilità ambientale può gravare anche sul soggetto non autore materiale dell'inquinamento che sia proprietario, possessore o detentore del bene e ometta colpevolmente di attivarsi; il nesso causale si accerta secondo il criterio del più probabile che non. La curatela, quale detentrice dei beni dell'impresa sottoposta a procedura concorsuale, non può invocare l'esimente prevista per il proprietario incolpevole e deve provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione dei rifiuti. La rinuncia all'acquisizione del bene all'attivo fallimentare non equivale ad abbandono né estromette il bene dalla sfera giuridica della procedura, ma consente soltanto la sua liquidazione al di fuori delle regole concorsuali. Sono state inoltre ritenute infondate le doglianze sul contraddittorio e sul difetto di istruttoria, poiché i curatori erano stati coinvolti nel procedimento e avevano comunicato la propria assenza alla conferenza di servizi. L'ordinanza non imponeva di completare la bonifica entro sette giorni, ma soltanto di avviare entro tale termine le misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza; pertanto il termine non è stato ritenuto irragionevole. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 242, 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006

    Le disposizioni disciplinano gli obblighi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e gli effetti della contaminazione; secondo il giudice, tali obblighi possono gravare anche sul detentore del sito inquinato, compresa la curatela che abbia la custodia dei beni dell'impresa cessata.

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell'esimente di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata.

    L'esimente opera soltanto a favore di chi non sia mai stato detentore dei rifiuti; non è invocabile dalla curatela che custodisca i beni dell'impresa cessata.

  • art. 51 legge fallimentare

    La rinuncia alla liquidazione del bene comporta la decadenza del divieto previsto dalla norma e consente ai creditori di aggredire il bene al di fuori delle regole concorsuali, senza escludere gli obblighi ambientali connessi alla detenzione.

  • direttiva 2004/35/CE

    Il principio europeo chi inquina paga è interpretato nel senso che gli obblighi ambientali possono gravare anche sul proprietario o detentore successivo, ove sussista una condotta personale colpevole di mancata attivazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il principio chi inquina paga non limita la responsabilità ambientale al solo autore materiale dell'inquinamento: può gravare anche sul proprietario, possessore o detentore del sito che, in presenza di un danno o pericolo di danno, ometta colpevolmente di attivarsi per la prevenzione, la messa in sicurezza o il ripristino.
  • La responsabilità ambientale del proprietario o detentore è fondata sulla responsabilità per fatto personale colpevole; il nesso causale può essere accertato secondo il criterio civilistico del più probabile che non, senza necessità della prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La curatela fallimentare o la curatela della liquidazione giudiziale, quale custode e detentrice dei beni dell'impresa cessata, non può invocare l'esimente prevista per il proprietario incolpevole e deve adottare le misure necessarie per la messa in sicurezza e la rimozione dei rifiuti presenti nei beni della procedura.
  • La rinuncia della curatela all'acquisizione o alla liquidazione di un bene non equivale ad abbandono del bene e non estromette il bene dalla sfera giuridica del debitore; essa non esonera quindi dagli obblighi ambientali derivanti dalla detenzione del sito.
  • In un'ordinanza ambientale che imponga misure urgenti, il termine assegnato deve essere valutato in relazione all'attività concretamente richiesta: non è irragionevole un termine breve per l'avvio delle misure di contenimento e messa in sicurezza, quando non sia imposto il completamento della bonifica entro quel termine.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiRifiutiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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