Cassazione Civile, Ordinanza n. 05048/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un giocatore che pretendeva dalla società di gestione del gioco il pagamento di euro 494.104,60, indicati in un ticket come vincita "Jackpot" conseguente a una giocata videolottery effettuata presso un punto vendita. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo che il solo possesso della ricevuta non bastasse, essendo necessaria anche la convalida della vincita tramite la procedura di validazione del sistema, non avvenuta per un malfunzionamento del sistema di gioco avvenuto quel giorno; era stata rigettata anche la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: 1) violazione delle norme sul gioco e degli artt. 1992 e 2002 c.c., sostenendo che il ticket costituirebbe di per sé prova del credito/vincita e che la riscossione non potesse essere subordinata alla validazione del sistema; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per l'asserito errato uso di una consulenza di parte e del messaggio 601, nonché per l'indebita individuazione delle specifiche AAMS come fonte della necessità del messaggio; 3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la corte territoriale avrebbe desunto il malfunzionamento da altre sentenze relative a casi diversi e senza un autonomo accertamento; 4) violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali e omesso esame, per non avere acquisito una transazione tra la società e il fornitore del sistema di gioco, ritenuta dal ricorrente decisiva anche ai fini di una pretesa responsabilità contrattuale e di un indebito arricchimento; 5) violazione degli artt. 1147, 1175, 1366, 1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., lamentando il rigetto della domanda risarcitoria subordinata, che sarebbe dovuta essere accolta in base a apparenza del diritto e legittimo affidamento; 6) nullità della sentenza per illogicità manifesta e mancata ammissione di prove orali ritenute invece rilevanti. La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorso era stato notificato ma non depositato/iscritto a ruolo entro il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c.; tale improcedibilità non è sanata dalla notifica e dal deposito del controricorso da parte della resistente, né dal fatto che la controparte non abbia eccepito la questione. In conseguenza il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; viene inoltre applicata la condanna ex art. 96 c.p.c. come indicato nel dispositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente, dopo la notifica del ricorso, non lo ha depositato/iscritto a ruolo entro il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369 c.p.c. La declaratoria di improcedibilità ha reso impossibile l'esame dei sei motivi di ricorso, tutti rivolti contro la conferma del rigetto della domanda di pagamento della vincita e della domanda risarcitoria. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre a un ulteriore importo ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, d.m. 22 gennaio 2010, n. 124
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la vincita sarebbe riscossa sulla base del ticket e non subordinata alla procedura di validazione; la Corte non ne affronta il merito per improcedibilità.
art. 110 T.U.L.P.S.
Invocato dal ricorrente tra le norme che disciplinerebbero il gioco; non esaminato nel merito per improcedibilità.
art. 1992 c.c.
Richiamato per sostenere che il ticket varrebbe come legittimazione alla riscossione/riconoscimento del debito; non esaminato nel merito.
art. 2002 c.c.
Invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia del ticket; non esaminato nel merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove; non esaminato nel merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove; non esaminato nel merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi per omessa pronuncia/ultrapetizione; non esaminato nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per dedurre violazione del giusto processo; non esaminato nel merito.
art. 24 Cost.
Richiamato per il lamentato mancato ingresso di un documento ritenuto decisivo; non esaminato nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; non esaminato nel merito.
art. 2907 c.c.
Richiamato dal ricorrente; non esaminato nel merito.
art. 36 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul preteso vizio processuale; non esaminato nel merito.
art. 1147 c.c.
Invocato a sostegno dell'apparenza del diritto e del legittimo affidamento; non esaminato nel merito.
art. 1175 c.c.
Invocato insieme alla buona fede; non esaminato nel merito.
art. 1366 c.c.
Invocato insieme alla buona fede interpretativa; non esaminato nel merito.
art. 1375 c.c.
Invocato per la buona fede nell'esecuzione; non esaminato nel merito.
art. 2 Cost.
Richiamato a fondamento dei principi di apparenza e affidamento; non esaminato nel merito.
art. 115-132 c.p.c.
Richiamati nel motivo sulla pretesa illogicità e mancata ammissione della prova testimoniale; non esaminati nel merito.
art. 369 c.p.c.
La Corte lo applica come norma perentoria: il mancato deposito del ricorso entro venti giorni dall'ultima notificazione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio, non sanabile dalla costituzione della controparte.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 369 c.p.c. per evidenziare l'onere di deposito degli atti e documenti indicati a pena di inammissibilità/improcedibilità.
art. 152 c.p.c.
Richiamato per affermare la natura perentoria del termine e l'insanabilità della decadenza.
art. 380 bis c.p.c.
Usato per la definizione accelerata e la trattazione in camera di consiglio, con decisione conforme alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Applicato dalla Corte per la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente, in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, in conseguenza dell'improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso notificato deve essere depositato e iscritto a ruolo nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.; l'omissione o il deposito tardivo comportano improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
- L'improcedibilità del ricorso per tardivo o omesso deposito non è sanata dalla costituzione del resistente né dalla mancata eccezione della controparte, perché il termine è perentorio e la sanzione è indisponibile dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito, anche se articolati su vizi di violazione di legge, motivazione o prova.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e può fondare l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
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