Cassazione Penale, Ordinanza n. 31960/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e che mancasse una critica specifica e puntuale alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 20 febbraio 2025, resa ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e dell'art. 81, comma 2, c.p. in tema di applicazione della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili presupposte. Il ricorrente lamentava, in sintesi, carenze motivazionali del provvedimento impugnato e contestava il diniego o la mancata diversa valutazione del vincolo della continuazione, chiedendo in sostanza un riesame nel merito della propria posizione. La Corte rileva però che le doglianze erano riproduttive di censure già esaminate e disattese dal tribunale con argomenti non specificamente contrastati e che il ricorso proponeva letture giuridiche incompatibili con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in materia.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come base normativa del vincolo della continuazione tra reati, la cui applicazione è oggetto del controllo richiesto dal ricorrente.
art. 671 c.p.p.
richiamato come norma processuale che consente al giudice dell'esecuzione di applicare il vincolo della continuazione tra reati oggetto di separate sentenze irrevocabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di continuazione ex art. 671 c.p.p., non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda, se il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione coerente con le emergenze processuali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata.
- In materia di applicazione del vincolo della continuazione, la doglianza deve articolarsi in una critica specifica e puntuale della motivazione del provvedimento, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del diritto.
- La prospettazione di una ricostruzione ermeneutica incompatibile con il contenuto univoco degli atti e con la giurisprudenza consolidata non consente l'accoglimento del ricorso in sede di legittimità.
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