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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31960/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e che mancasse una critica specifica e puntuale alla motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 20 febbraio 2025, resa ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e dell'art. 81, comma 2, c.p. in tema di applicazione della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili presupposte. Il ricorrente lamentava, in sintesi, carenze motivazionali del provvedimento impugnato e contestava il diniego o la mancata diversa valutazione del vincolo della continuazione, chiedendo in sostanza un riesame nel merito della propria posizione. La Corte rileva però che le doglianze erano riproduttive di censure già esaminate e disattese dal tribunale con argomenti non specificamente contrastati e che il ricorso proponeva letture giuridiche incompatibili con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata in materia.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come base normativa del vincolo della continuazione tra reati, la cui applicazione è oggetto del controllo richiesto dal ricorrente.

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato come norma processuale che consente al giudice dell'esecuzione di applicare il vincolo della continuazione tra reati oggetto di separate sentenze irrevocabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di continuazione ex art. 671 c.p.p., non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda, se il provvedimento impugnato risulta sorretto da motivazione coerente con le emergenze processuali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata.
  • In materia di applicazione del vincolo della continuazione, la doglianza deve articolarsi in una critica specifica e puntuale della motivazione del provvedimento, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del diritto.
  • La prospettazione di una ricostruzione ermeneutica incompatibile con il contenuto univoco degli atti e con la giurisprudenza consolidata non consente l'accoglimento del ricorso in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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