Ordinanza n. 13921/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli - Settore VIII - Lavori pubblici - Servizi cimiteriali - Programmazione e progettazione 16 aprile 2026 n. 1233, comunicata alla Ricorrente in data 17 aprile 2026 recante affidamento, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, dei “servizi tecnici di: − Progettazione Esecutiva; − Direzione Lavori; − Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; in relazione ai lavori di “Realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme” – CIG: BA1DA85A86 associato al CUP D35B25000350005, all’operatore Studio Tecnico Gruppo Marche”; - della Determinazione del Direttore Responsabile 10 marzo 2026 n. 113/CUC, recante approvazione della “proposta di aggiudicazione della commissione di gara, a favore dell’operatore economico STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE”; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi quelli espressamente richiamati e approvati con Determinazione del Direttore Responsabile 10 marzo 2026 n. 113/CUC, e segnatamente: (i) il verbale di gara n. 1 del 24 febbraio 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 130/2026 del 9 marzo 2026; (ii) il verbale di gara n. 2 del 3 marzo 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 131/2026 del 9 marzo 2026; (iii) il verbale di gara n. 3 del 5 marzo 2026, acquisito dalla Comunità Montana al prot. n. 132/2026 del 9 marzo 2026 nonché, in parte, il verbale di comprova dei requisiti in capo all’operatore economico Studio Tecnico Gruppo Marche dell’8 aprile 2026, acquisito al prot. n. 30028; - di tutti i provvedimenti sopra richiamati, nelle parti in cui non hanno disposto l’esclusione dell’Aggiudicatario per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023; - ove occorrer possa, della Determinazione del Direttore Responsabile n. 107/CUC del 23 febbraio 2026, recante nomina dei “componenti della Commissione per la Gara Telematica procedura aperta per l'appalto, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più' vantaggiosa, dell’affidamento avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, csp, dl e cse relativo alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme”, della nota prot. n. 14337 del 16 febbraio 2026, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato che il punteggio per le offerte economiche sarebbe stato attribuito ai sensi dell'art. 2-bis, Allegato I.13, D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, e ha contestualmente prorogato il termine di presentazione delle offerte al 19 febbraio 2026, ore 12.00, della Determinazione del Direttore Responsabile n. 99/CUC del 26 gennaio 2026, recante indizione di “una procedura aperta ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2, del medesimo D. Lgs, per l’appalto per il servizio di “progettazione esecutiva, csp, dl e cse relativo alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme”, e della Determinazione dirigenziale del Comune di Tivoli - Settore VIII - Lavori pubblici - Servizi cimiteriali - Programmazione e progettazione n. 189 del 21 gennaio 2026, recante approvazione della documentazione amministrativa e documentazione di gara per la “realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme - CUP D35B2500035000”, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure contenute nel presente ricorso; - di ogni ulteriore atto, nota o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e lesivo degli interessi della Ricorrente; Nonché, in via subordinata, - degli artt. 18, 20 e 24 del Disciplinare di gara e del Bando di gara, qualora interpretati nel senso per cui l’attribuzione del punteggio tabellare di cui al sub-criterio di valutazione A1, relativo all’utilizzo della metodologia BIM per le pregresse esperienze di progettazione, non dovesse essere comprovata dai concorrenti mediante la produzione di documentazione oggettivamente verificabile; E per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto e dei relativi contratti attuativi medio tempore eventualmente sottoscritti tra il Comune di Tivoli e l’Aggiudicatario, con conseguente riconoscimento del diritto dell’RTP Horizon al subentro nel contratto medesimo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Seingim Horizon S.r.l. il 18/6/2026: Per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso; E per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto e dei relativi contratti attuativi medio tempore eventualmente sottoscritti tra il Comune di Tivoli e il Gruppo Marche, con conseguente riconoscimento del diritto dell’RTP Horizon al subentro nei contratti medesimi; Per la condanna del Comune di Tivoli e della Stazione Appaltante, in solido tra loro, al risarcimento del danno per equivalente economico subìto dalla Ricorrente, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’RTP Horizon, per effetto dell’illegittima aggiudicazione della procedura in favore del Gruppo Marche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore di un operatore economico della gara per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport a Tivoli Terme
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara, la verifica dei requisiti e gli ulteriori atti presupposti della procedura aperta, chiedendo anche l'esclusione dell'aggiudicatario per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lettera e), e 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023. In via subordinata, ha contestato le clausole del disciplinare e del bando relative all'attribuzione del punteggio per l'utilizzo della metodologia BIM nelle pregresse esperienze di progettazione, qualora interpretate nel senso di non richiedere una comprovazione mediante documentazione oggettivamente verificabile. Con i motivi aggiunti ha riproposto le censure, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, nonché il risarcimento del danno per equivalente. Il Comune ha chiesto di essere autorizzato a integrare il contraddittorio nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici per l'eventuale manleva. L'ordinanza non esamina nel merito tali censure e domande.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio all'udienza pubblica del 20 luglio 2026. Ha rilevato che non era ancora decorso l'intero termine previsto dall'art. 120, commi 4 e 5, c.p.a. per garantire alle parti, comprese quelle non costituite e in particolare l'aggiudicataria controinteressata, la possibilità di depositare memorie e documenti. Alla data dell'udienza era decorso soltanto il termine di trenta giorni dalla notificazione dei motivi aggiunti, risultante dal termine ordinario di cui all'art. 46 c.p.a. dimidiato ai sensi dell'art. 119 c.p.a.; non era invece decorso l'ulteriore termine di quarantacinque giorni richiesto dal rito appalti per la fissazione dell'udienza pubblica. Il Collegio ha ritenuto che la natura acceleratoria del rito non possa comprimere il diritto di difesa e ha rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Nessuna domanda sostanziale è stata accolta o respinta e non è stata adottata una decisione sulla domanda cautelare, alla quale la ricorrente aveva rinunciato in precedenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo; la domanda cautelare è stata successivamente oggetto di rinuncia.
art. 46 c.p.a.
Il termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente è stato considerato decorso, nella misura dimidiata prevista per il rito applicabile, ma di natura ordinatoria e quindi non preclusivo della successiva costituzione dell'aggiudicataria.
art. 119 c.p.a.
Richiamato per il dimezzamento del termine ordinario di costituzione previsto dall'art. 46 c.p.a.
art. 120, comma 4, c.p.a.
Impone, nel rito appalti, il rispetto del termine per la fissazione dell'udienza pubblica; il termine non risultava ancora decorso alla data dell'udienza del 20 luglio 2026.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Richiede il rispetto del termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente, allo scopo di assicurare a tutti i soggetti interessati tempi adeguati per il deposito di memorie e documenti.
art. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della contestazione relativa alla mancata esclusione dell'aggiudicatario per grave illecito professionale; la disposizione non è stata esaminata nel merito.
art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023
Indicato dalla ricorrente in relazione alla contestazione del grave illecito professionale; la disposizione non è stata esaminata nel merito.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della procedura aperta di affidamento dei servizi tecnici; non oggetto di valutazione sostanziale nell'ordinanza.
art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Nel rito appalti, la finalità acceleratoria del procedimento non consente di fissare o mantenere l'udienza pubblica prima che siano integralmente decorsi i termini previsti dall'art. 120 c.p.a. per garantire a tutte le parti il deposito di memorie e documenti e il pieno esercizio del diritto di difesa.
- La rinuncia ai termini a difesa da parte dell'amministrazione resistente non consente di derogare ai termini processuali posti a tutela anche delle altre parti del giudizio, comprese le parti non ancora costituite e l'aggiudicatario controinteressato.
- Il decorso del termine, anche dimidiato, per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente non determina la perdita della facoltà di costituirsi quando tale termine ha natura ordinatoria; l'aggiudicatario non costituito conserva quindi la possibilità di partecipare al giudizio, con conseguente necessità di rispettare i tempi processuali correlati al suo diritto di difesa.
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