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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21282/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto in un'area di Granarolo dell'Emilia, con danni e spese sostenute per la messa in sicurezza e il ripristino del luogo. La società attrice, quale cessionaria del credito di una diversa società, aveva chiesto la condanna in solido del proprietario del veicolo coinvolto e della compagnia assicuratrice del veicolo al pagamento della somma corrispondente alle spese sostenute. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato i convenuti. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo emerge che la Corte ha preliminarmente rilevato un vizio processuale: il ricorso era improcedibile perché, a fronte della dichiarazione di notifica della sentenza impugnata, la ricorrente aveva depositato solo copia autentica della sentenza, senza la relata di notifica o la documentazione equivalente; inoltre la notificazione del ricorso non risultava eseguita entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha anche osservato, per completezza, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile perché la sentenza del Giudice di pace, pubblicata nel 2020, era impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo potenziale di versamento dell'ulteriore contributo unificato. In motivazione, la Corte ha chiarito che mancava il deposito della documentazione necessaria ex art. 369 c.p.c. e che, in ogni caso, la sentenza impugnata non era ricorribile per cassazione ma solo appellabile.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma; secondo comma, n. 2

    Il deposito della sentenza impugnata e della relativa documentazione di notifica è necessario ai fini dell'ammissibilità/improcedibilità del ricorso; la mancanza di uno dei documenti integra improcedibilità, salvo i limitati casi in cui il documento mancante sia comunque già nella disponibilità del giudice entro i termini rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 325 c.p.c.

    La Corte richiama il termine breve d'impugnazione, evidenziando che la notifica della sentenza è rilevante solo se il ricorso è proposto oltre il termine breve.

  • art. 339 c.p.c.

    Le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 sono impugnabili con appello, non con ricorso per cassazione; l'eventuale decisione secondo equità incide solo sui motivi di impugnazione ammissibili.

  • art. 341 c.p.c.

    Individua il giudice competente per l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, improcedibilità o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Costituisce il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    Per le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto, il regime di impugnazione è quello dell'appello.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia autentica della sentenza impugnata deve essere accompagnata, se pertinente, dalla relata di notificazione; la mancanza della sola relata può determinare improcedibilità del ricorso, salvo che il documento sia già legittimamente acquisito al processo nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.
  • L'improcedibilità non può essere esclusa dalla sola mancata contestazione della controparte, quando il vizio è rilevabile d'ufficio e il deposito richiesto non risulta effettuato nei termini processuali.
  • Quando la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve, la notificazione della sentenza assume rilievo decisivo ai fini del controllo di tempestività del ricorso.
  • Le sentenze del Giudice di pace pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 sono, in linea generale, impugnabili con appello e non con ricorso per cassazione; l'eventuale pronuncia secondo equità non muta il mezzo di impugnazione, ma solo l'ambito dei motivi consentiti.
  • La declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, ove ricorrano i presupposti normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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