Sentenza del 27/05/2016 n. 10964 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva annullato la cartella di pagamento notificata il 19 dicembre 2004, relativa a omessi versamenti IRPEF per l'anno d'imposta 2000, derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001. L'Ufficio ha sostenuto che la CTR avesse erroneamente applicato il termine di decadenza previsto dall'abrogato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, invece della disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, convertito nella L. n. 156 del 2005, applicabile anche alle controversie pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella del 19 dicembre 2004, poiché per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 la disciplina transitoria consentiva la notificazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Non si è quindi verificata alcuna decadenza. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
La cartella riguardava somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione e dell'accertamento di omessi versamenti IRPEF.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
La CTR aveva applicato il termine di decadenza previsto da questa disposizione, ritenendo tardiva l'iscrizione a ruolo; la Cassazione ha ritenuto non decisivo tale termine alla luce della successiva disciplina transitoria.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La disciplina della notificazione delle cartelle è stata modificata dal D.L. n. 106 del 2005, introducendo termini decadenziali espressi per le cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005
per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
La norma ha natura transitoria e si applica anche alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore e alle controversie ancora pendenti. Nel caso concreto, la cartella notificata il 19 dicembre 2004, relativa a una dichiarazione presentata nel 2001, è stata considerata tempestiva.
Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
La Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; tale pronuncia ha determinato l'intervento legislativo transitorio.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato dal contribuente per il deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando una nuova norma fiscale introduce termini decadenziali per colmare una lacuna dichiarata incostituzionale, occorre verificare se essa abbia natura transitoria e se si applichi anche ai rapporti anteriori non ancora definiti o alle cause pendenti.
- Per le cartelle derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, la tempestività deve essere valutata in base al termine decadenziale vigente e alle eventuali disposizioni transitorie applicabili alla data di presentazione della dichiarazione.
- Una pronuncia di incostituzionalità volta a impedire l'esposizione indefinita del contribuente all'azione impositiva può produrre effetti anche nei giudizi pendenti, purché la situazione non sia già definitivamente consolidata.
- La verifica della decadenza richiede di distinguere tra anno d'imposta, anno di presentazione della dichiarazione e termine previsto per la notificazione della cartella.
- In presenza di una disciplina transitoria chiara, il giudice deve applicarla anche se la cartella o la controversia sono anteriori alla sua entrata in vigore, salvo il limite dei rapporti ormai definitivamente esauriti.
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