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Sentenza

Sentenza n. 749/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento • Del Provvedimento Ministeriale recante n. m_p.i. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R. 0001408 del 10 GIUGNO 2022 (allegato 1) stilato dal Direttore Generale del preposto Ministero (Dott. Fabrizio Manca), che “in asserita ottemperanza della sentenza TAR Lazio, Sezione III bis, n. 10239/2021, pubblicata il 6 ottobre 2021” ha respinta l'istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Romania, con riferimento alla classe “A028 ”. • Per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 02.04.2019, con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; • Nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati. Per l'accertamento e la declaratoria: • Del diritto della ricorrente al riesame della pratica di omologazione, con riconoscimento in Italia del percorso professionale conseguito in Romania, finalizzato all'insegnamento sulla classe “A028”, in virtù delle certificazioni (adeverinta) rilasciate dal Ministero dell'Educazione Nazionale Romeno e in ottemperanza all'art.13 co.1 lett. b) della Direttiva n.36/2005 e agli artt.16-22 del titolo III “libertà di stabilimento” del D.Lgs.n.206/2007, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 36/2005 e n.55/2013; • In via subordinata, del diritto della ricorrente alla valutazione del percorso professionale conseguito in Romania, finalizzato all'insegnamento sulla citata classe concorsuale, anche prevedendosi misure compensative in ottemperanza all'art. 22 del D.lgs.n.206/2007. Con condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di competenza - all'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenziali, in relazione all'istanza della ricorrente finalizzata all'insegnamento per la classe di concorso “A028”, ai sensi degli art.16 e ss. del D.lgs. n. 206/2007. Tale richiesta anche a titolo di condanna in forma specifica.

Giustizia amministrativa202209292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali per l'insegnamento conseguite in Romania, relative alla classe di concorso A028

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che, dichiaratamente in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR Lazio, aveva respinto la sua istanza di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in Romania per l'insegnamento nella classe A028. Ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE e della disciplina nazionale di recepimento, nonché eccesso di potere per sviamento, travisamento e difetto di istruttoria. Ha inoltre lamentato la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Lazio n. 10239/2021 e la violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020, convertito nella l. n. 12/2020. In via di accertamento e condanna, ha chiesto il riconoscimento del percorso professionale conseguito in Romania o, in subordine, la rivalutazione del percorso con eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso e il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto l'immissione in ruolo mediante stipula di un contratto a tempo indeterminato e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza rendesse non più attuale la controversia e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali e all'asserita elusione del giudicato. In ragione della peculiarità della vicenda, ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La situazione rappresentata dalla parte ricorrente consente di ritenere la cessazione della materia del contendere

    La sopravvenienza dell'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sulla controversia relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, consentendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 22 d.lgs. n. 206/2007

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di valutazione del percorso professionale conseguito in Romania con eventuale applicazione di misure compensative; la sentenza non ne esamina il merito.

  • artt. 16-22 d.lgs. n. 206/2007

    Richiamati dalla ricorrente quali disposizioni applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro; la sentenza non formula una valutazione sostanziale sulla loro applicazione.

  • direttiva 2005/36/CE

    Richiamata dalla ricorrente quale parametro della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali; la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato può determinare la cessazione della materia del contendere quando rende non più attuale la controversia relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali necessarie per l'insegnamento.
  • Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice non è tenuto a esaminare nel merito i motivi di impugnazione e le domande sostanziali divenute prive di attualità.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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