Sentenza n. 87/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del diniego opposto dalla Regione Puglia, Dipartimento Personale e Organizzazione, Sezione Personale, Servizio Reclutamento e Contrattazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 e ss., L. n. 241/1990, formulata dal ricorrente il 28 aprile 2025, riscontrata negativamente con nota del 4 giugno 2025, nonché, ove occorra, all'istanza di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 e ss., L. n. 241/1990, formulata dal ricorrente il 27 marzo 2025, riscontrata negativamente con nota del 2 aprile 2025, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere copia, ove possibile in formato elettronico-digitale, della documentazione oggetto della richiesta di accesso ed anche per la condanna della Regione Puglia a rilasciare copia della documentazione oggetto di richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi di accesso del 2 aprile 2025 e del 4 giugno 2025 relativi alle domande e ai curricula di tutti i candidati a una selezione regionale del 2012
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a un avviso pubblico regionale del 2012 per il conferimento di un incarico dirigenziale. Dopo il rigetto, anche in appello, di precedenti domande risarcitorie connesse all'illegittimo conferimento dell'incarico e alla mancata prova della perdita di chance, chiedeva alla Regione copia delle domande e dei curricula di tutti i candidati, allo scopo di valutare un'eventuale responsabilità professionale del precedente difensore, cui imputava di non avere prodotto in giudizio la documentazione necessaria per il confronto comparativo. La Regione respingeva la prima istanza del 27 marzo 2025 per assenza di correlazione tra richiesta e documentazione; la successiva istanza del 28 aprile 2025, più articolata, era respinta il 4 giugno 2025 con richiamo alle precedenti ragioni e alla possibile indisponibilità degli atti. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., eccesso di potere, difetto di istruttoria, motivazione irragionevole e insufficiente e sviamento, sostenendo la strumentalità dell'accesso alla tutela della propria posizione giuridica. La Regione eccepiva la tardività del ricorso ex art. 116 c.p.a., poiché le istanze del 2025 costituivano reiterazioni di precedenti istanze già presentate nel 2016 e nel 2020 e non impugnate, nonché l'insussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale e del nesso di strumentalità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Le istanze del 27 marzo e del 28 aprile 2025 sono state ritenute mere reiterazioni di istanze identiche già presentate nel 2016 e nel 2020, definite da dinieghi non impugnati e quindi consolidati. L'approfondimento delle argomentazioni contenuto nella seconda istanza non costituiva un fatto nuovo né una diversa prospettazione dell'interesse idonea a riaprire il termine decadenziale. Il termine per impugnare decorreva quindi, quanto meno, dal diniego del 2 aprile 2025, con conseguente tardività del ricorso notificato il 27 giugno 2025. Ad abundantiam, il TAR ha ritenuto il ricorso anche inammissibile e infondato nel merito: la documentazione richiesta non presentava un rapporto di strumentalità necessario con la tutela prospettata, consistente nella valutazione di un'ipotetica responsabilità professionale dell'ex difensore in un giudizio civile ormai definito. La condotta difensiva poteva essere valutata sulla base delle sentenze e degli atti processuali, senza necessità di acquisire i curricula degli altri candidati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22-25 l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, nonché un rapporto di strumentalità tra documenti richiesti e tutela della posizione giuridica.
art. 116 c.p.a.
Il termine per impugnare il diniego di accesso ha natura decadenziale; la mancata impugnazione del primo diniego preclude l'impugnazione di successivi atti meramente confermativi, salvo elementi nuovi o una diversa prospettazione dell'interesse.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di accesso deve essere motivato; nel caso concreto il giudice ha tuttavia ritenuto il ricorso tardivo e, comunque, non fondato quanto alla sussistenza dei presupposti sostanziali.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di trasparenza e imparzialità non supera la necessità del rispetto del termine decadenziale e dei requisiti di interesse e strumentalità dell'accesso.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un diniego di accesso è decadenziale e decorre dal primo provvedimento effettivamente lesivo; la reiterazione della richiesta non riapre il termine quando riproduce sostanzialmente una precedente istanza già respinta e non impugnata.
- Una nuova istanza di accesso può riattivare il termine di impugnazione soltanto se contiene elementi di novità oggettiva o prospetta un interesse giuridicamente rilevante in termini sostanzialmente diversi rispetto alla precedente richiesta; il mero ampliamento delle argomentazioni non è sufficiente.
- L'accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità concreto e necessario tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica determinata; non è sufficiente allegare un'utilità meramente ipotetica o una generica esigenza di valutazione.
- Quando l'accesso è richiesto per valutare un'eventuale responsabilità professionale relativa a un giudizio ormai definito, la documentazione amministrativa non è strumentale se la condotta del professionista può essere ricostruita sulla base degli atti processuali e delle pronunce giudiziali.
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