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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35672/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un "accordo per la manifestazione di intenti comuni" con cui una società finanziaria sosteneva che la controparte bancaria si fosse impegnata ad acquistare crediti della medesima, qualificandolo come contratto preliminare. In primo grado la domanda era stata accolta, con accertamento dell'inadempimento della banca e condanna all'acquisto dei crediti e al risarcimento dei danni; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul rilievo che l'accordo fosse stato consensualmente risolto, anche per effetto di una successiva intesa del 2011 contenente una clausola risolutiva espressa. Avverso l'ordinanza della Cassazione n. 24596/2019, che aveva già rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili gli altri due del ricorso per cassazione, la società finanziaria propone ricorso per revocazione deducendo due errori di fatto: (1) omessa percezione della questione di inammissibilità dell'appello della banca, che sarebbe stata devoluta in precedenza anche con memoria ex art. 380-bis c.p.c.; (2) percezione solo parziale del contenuto dell'accordo quadro del maggio 2011 e mancata considerazione delle censure ex artt. 1363 e 1364 c.c. relative alla sua interpretazione, sostenendo che, se correttamente letti gli atti, la Corte avrebbe potuto ritenere ammissibile il ricorso o almeno il terzo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse errore revocatorio, perché l'omesso esame della memoria non può fondare revocazione se non riguarda circostanze storiche decisive, precise e incontroverse, mentre qui la censura atteneva a una questione di inammissibilità dell'appello e quindi a una valutazione giuridica o processuale, non a una svista percettiva. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva implicitamente ritenuto ammissibile l'appello esaminandolo nel merito, e che tale statuizione non era stata specificamente aggredita nel precedente ricorso per cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'errore di fatto perché la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione la ricognizione del contenuto dell'accordo del 2011, documento valutato nel giudizio di merito e non atto interno al giudizio di legittimità, e perché la precedente ordinanza aveva effettivamente percepito il senso delle censure ex artt. 1363 e 1364 c.c., qualificandole come critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito. Essendo mancata una svista percettiva autonoma, non era configurabile revocazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La memoria depositata in questa fase non può introdurre nuove allegazioni, ma solo approfondire questioni già poste; il suo omesso esame rileva solo se riguarda circostanze storiche decisive e incontroverse.

  • art. 342 c.p.c.

    Il contenuto dell'appello e la sua specificità restano oggetto di valutazione processuale, non di errore revocatorio se contestati come inammissibilità del gravame.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La questione di filtro dell'appello non incide di per sé sulla configurabilità dell'errore di fatto in sede di revocazione.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze che investono l'interpretazione del contratto restano censure di merito, non errori revocatori.

  • art. 1363 c.c.

    La critica alla ricostruzione sistematica del testo negoziale è valutativa e non integra svista percettiva.

  • art. 1364 c.c.

    La contestazione dell'ampiezza dell'oggetto negoziale attiene all'interpretazione del contratto e non all'errore di fatto revocatorio.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio davanti alla Corte di cassazione richiede una vera svista percettiva su un fatto storico decisivo, non la contestazione di un apprezzamento giuridico o di merito.
  • L'omesso esame di una memoria difensiva può fondare revocazione solo se lo scritto contenga circostanze storiche decisive, precise e incontroverse, diverse da deduzioni giuridiche o da questioni già rimesse al giudizio della Corte.
  • La censura che mira a rimettere in discussione l'interpretazione di un documento negoziale o la ricostruzione del suo contenuto appartiene al merito e non è deducibile come errore di fatto revocatorio.
  • Se la decisione di merito ha esaminato il gravame nel merito, la questione dell'ammissibilità dell'appello è implicitamente definita e non può essere trasformata in errore revocatorio per il solo fatto di non essere stata espressamente menzionata nella motivazione.
  • In sede di revocazione della Cassazione è necessario che l'errore sia autonomo e interno alla sentenza impugnata; se il vizio concerne atti o documenti già valutati o valutabili nel merito, la tutela va cercata con i rimedi ordinari di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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