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Sentenza

Sentenza n. 3164/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3277/2025, pubblicata il 29.04.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025.

Giustizia amministrativa202506812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3277/2025, relativa all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta Docente per cinque anni scolastici. La sentenza civile, notificata al Ministero in forma esecutiva, è passata in giudicato. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile passata in giudicato produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato vincolo conformativo-ordinatorio, consistente nell'obbligo di attribuire concretamente alla ricorrente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato a quest'ultimo di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il direttore della direzione generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della ricorrente e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissandola in una somma pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce a un privato una prestazione amministrativa produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato vincolo conformativo-ordinatorio, azionabile mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'obbligo di conformazione dell'Amministrazione comprende l'adozione degli atti e delle attività necessari a far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando risultino il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e subordinare il suo insediamento a un'istanza del beneficiario.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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