Regolamento (UE) 2023/2675
Regolamento (UE) 2023/2675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il primo quadro unionale volto a contrastare la coercizione economica esercitata da paesi terzi contro l’Unione o i suoi Stati membri. Prevede una sequenza di passaggi: esame della misura esterna, accertamento del carattere coercitivo, consultazioni e cooperazione internazionale, quindi, solo se necessario, adozione di misure di risposta dell’Unione. Le misure devono essere proporzionate, orientate alla cessazione della coercizione e, quando richiesto, alla riparazione del pregiudizio, nel rispetto del diritto internazionale e degli interessi dell’Unione. Il testo disciplina inoltre criteri di selezione delle misure, tutela della riservatezza, coinvolgimento dei portatori di interessi, poteri delegati e controlli procedurali.
Protezione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica esercitata da paesi terzi, mediante un quadro procedurale per accertamento, dialogo e misure di risposta.
Ambito di applicazione
Si applica ai casi in cui un paese terzo applichi o minacci di applicare misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti per indurre l’Unione o uno Stato membro a cessare, modificare o adottare un determinato atto, interferendo nelle loro legittime scelte sovrane. Il regolamento disciplina l’azione dell’Unione, tramite la Commissione e il Consiglio, per esaminare la misura, accertare la coercizione economica, promuovere il dialogo, adottare misure di risposta e, se del caso, chiedere la riparazione del pregiudizio. Si applica fatti salvi gli strumenti dell’Unione esistenti, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, le altre politiche dell’Unione e la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri; tutte le azioni devono essere conformi al diritto internazionale.
Protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi
Il regolamento 2023/2675 istituisce un quadro unionale per reagire alla coercizione economica esercitata da paesi terzi contro l’Unione o uno Stato membro. La logica del testo è progressiva: prima l’esame dei fatti e l’accertamento della coercizione, poi il dialogo e la cooperazione internazionale, infine, solo se necessario, misure di risposta dell’Unione. Il tutto deve svolgersi nel rispetto del diritto internazionale, della proporzionalità e dell’interesse dell’Unione.
Ambito di applicazione e nozione di coercizione economica
Il regolamento si applica quando un paese terzo applica o minaccia di applicare misure che incidono sugli scambi o sugli investimenti con l’obiettivo di impedire, ottenere la cessazione o la modifica di un atto dell’Unione o di uno Stato membro, interferendo nelle loro scelte sovrane. Il concetto di "paese terzo" è ampio e ricomprende anche territori doganali separati o altri soggetti di diritto internazionale. La valutazione tiene conto di intensità, gravità, durata, ampiezza ed effetti delle misure, del modello di interferenza, dell’eventuale legittima preoccupazione internazionale invocata dal paese terzo e dell’eventuale tentativo di soluzione in buona fede prima dell’escalation.
Esame della misura e accertamento istituzionale
La Commissione può avviare l’esame di propria iniziativa o su richiesta motivata e, di norma, deve completarlo entro 4 mesi. Può basarsi su qualsiasi fonte attendibile, compresi Stati membri, Parlamento europeo, operatori economici e sindacati, e può coinvolgere i portatori di interessi mediante avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Se ritiene sussistenti i presupposti della coercizione economica, presenta una proposta al Consiglio per un atto di esecuzione che formalizzi l’accertamento; può anche proporre che il Consiglio richieda al paese terzo di riparare il pregiudizio arrecato all’Unione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, di regola entro 8 settimane, e comunque normalmente entro 10 settimane dalla proposta.
Dialogo, cooperazione e coordinamento internazionale
Dopo l’accertamento, la Commissione deve offrire al paese terzo spazio per consultazioni e negoziati, eventualmente con mediazione, conciliazione, buoni uffici o ricorso a un procedimento internazionale di risoluzione delle controversie. Il regolamento valorizza anche il coordinamento con altri paesi colpiti da coercizione analoga, con la possibilità di scambio di informazioni e azione congiunta nei fori internazionali. In ogni fase, l’obiettivo prioritario è la cessazione della coercizione; la riparazione del pregiudizio può essere richiesta quando ne ricorrano i presupposti.
Misure di risposta dell’Unione
Se il dialogo non produce risultati entro un termine ragionevole e l’adozione di misure è necessaria e conforme all’interesse dell’Unione, la Commissione può adottare misure di risposta tramite atti di esecuzione. Le misure sono elencate nell’allegato I e comprendono, tra l’altro, dazi doganali, restrizioni all’import/export, misure in materia di appalti pubblici, servizi, investimenti diretti esteri, proprietà intellettuale, servizi finanziari e accesso al mercato per talune merci soggette a discipline settoriali. Le misure possono essere generali o mirate e, se la coercizione costituisce un atto internazionalmente illecito, possono anche comportare l’inadempimento di obblighi internazionali verso il paese terzo interessato.
Criteri di proporzionalità e selezione delle misure
La selezione delle misure deve rispettare il principio di proporzionalità e non eccedere il pregiudizio subito dall’Unione. La Commissione deve privilegiare misure efficaci ma meno dannose per operatori, investimenti, occupazione, consumatori e politiche dell’Unione, con attenzione particolare alla certezza del diritto e agli oneri amministrativi. Quando le misure incidono su autorizzazioni, registrazioni o licenze, deve essere seguito un ordine preferenziale che favorisce prima le procedure avviate dopo l’entrata in vigore dell’atto e, in seconda battuta, quelle non ancora concluse. In casi eccezionali, sono ammesse altre misure, purché efficaci e non sproporzionate.
Misure mirate e criteri di collegamento con il paese terzo
Il regolamento consente di indirizzare le misure anche verso persone fisiche o giuridiche connesse o collegate al governo del paese terzo, ad esempio per proprietà, diritti di voto, potere di nomina, privilegi speciali o agire per conto del governo. Prima di adottare misure mirate, la Commissione deve informare il soggetto interessato, indicare le ragioni e consentire osservazioni. Il testo prevede inoltre meccanismi di riesame se emergono nuovi elementi sostanziali.
Sospensione, modifica e cessazione
La Commissione deve riesaminare regolarmente la situazione e può sospendere le misure quando la coercizione venga sospesa, quando sia stato avviato un procedimento internazionale vincolante o quando il paese terzo si impegni nell’attuazione di una decisione o transazione. Le misure cessano se la coercizione termina e, se richiesto, il danno è riparato, oppure se vi è soluzione concordata, decisione vincolante contraria o se la cessazione è opportuna alla luce dell’interesse dell’Unione. In caso di urgenza, la Commissione può adottare atti immediatamente applicabili per sospendere o modificare le misure, con durata massima di 2 mesi.
Partecipazione dei portatori di interessi, riservatezza e dati personali
Il regolamento impone alla Commissione di consultare imprese, associazioni rappresentative, sindacati e autorità nazionali per valutare gli impatti delle possibili misure. Le informazioni raccolte sono soggette a un regime stringente di riservatezza e utilizzo limitato allo scopo per cui sono state acquisite. È inoltre istituito un punto di contatto unico presso la Commissione per il coordinamento interno, la raccolta dati e il supporto agli operatori economici colpiti. Il trattamento dei dati personali deve rispettare la normativa UE applicabile, in particolare il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725.
Origine, nazionalità, atti delegati e controllo istituzionale
Le regole di origine dei beni e di nazionalità di servizi, investimenti e diritti di proprietà intellettuale sono contenute nell’allegato II. La Commissione può modificarlo con atti delegati per adeguarlo agli sviluppi internazionali e all’esperienza applicativa. L’esercizio della delega è limitato nel tempo, è soggetto a possibile revoca da parte di Parlamento o Consiglio ed è accompagnato da obblighi di consultazione degli esperti degli Stati membri.
Entrata in vigore e riesame
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione deve riferire regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio, valutare le misure adottate entro 6 mesi dalla loro cessazione e riesaminare il regolamento entro 3 anni dal primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 5, o comunque entro il 27 dicembre 2028 se precedente, e poi ogni 5 anni.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e rapporti con altri atti
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento si applica in caso di coercizione economica esercitata da un paese terzo e istituisce norme e procedure per tutelare gli interessi dell’Unione e degli Stati membri, per scoraggiare o far cessare la coercizione e, in ultima istanza, per contrastarla con misure di risposta. L’azione dell’Unione deve essere conforme al diritto internazionale e svolta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna. Il regolamento opera fatti salvi gli strumenti esistenti dell’Unione, gli accordi internazionali e la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri.
Definizione di coercizione economica e criteri di valutazione
L’articolo 2 definisce la coercizione economica come l’applicazione o la minaccia di applicare una misura che incide su scambi o investimenti per impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un atto dell’Unione o di uno Stato membro. La Commissione e il Consiglio valutano intensità, gravità, frequenza, durata, ampiezza, impatto sulle relazioni commerciali e di investimento, pattern di interferenza, spazio di sovranità inciso, eventuale legittima preoccupazione internazionale e tentativi in buona fede di soluzione preventiva tramite coordinamento o procedure internazionali.
Ambito soggettivo e definizioni chiave
L’articolo 3 chiarisce i concetti di "misura del paese terzo" (azione od omissione imputabile a un paese terzo), "particolare atto" (atto giuridico o di altra natura, inclusa l’espressione di una posizione, da parte di istituzioni, organi o organismi dell’Unione, degli Stati membri o di un paese terzo), "pregiudizio per l’Unione" (impatto negativo, incluso danno economico, subito dall’Unione o da uno Stato membro, compresi gli operatori economici dell’Unione) e "paese terzo" (Stato, territorio doganale separato o altro soggetto di diritto internazionale, diverso dall’Unione o da uno Stato membro).
Esame delle misure del paese terzo
L’articolo 4 consente alla Commissione di avviare un esame di propria iniziativa o su richiesta motivata. L’esame deve svolgersi rapidamente e, di norma, non oltre 4 mesi. La Commissione utilizza informazioni documentate provenienti da fonti affidabili, inclusi Stati membri, Parlamento europeo, operatori economici e sindacati, può richiedere informazioni agli Stati membri e ai portatori di interessi, e deve proteggere le informazioni riservate. Può inoltre pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per invitare i portatori di interessi a trasmettere informazioni, indicando un termine per la presentazione.
Accertamento della coercizione e proposta al Consiglio
L’articolo 5 prevede che, se la Commissione conclude che la misura del paese terzo soddisfa le condizioni dell’articolo 2, presenti una proposta al Consiglio per un atto di esecuzione che accerti la coercizione economica. Nella stessa fase la Commissione può proporre che il Consiglio stabilisca l’obbligo del paese terzo di riparare il pregiudizio per l’Unione. La Commissione può invitare il paese terzo a presentare osservazioni prima della proposta; deve informare il Parlamento europeo delle conclusioni dell’esame. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e deve agire rapidamente, di regola entro 8 settimane dalla proposta della Commissione, e normalmente non oltre 10 settimane. Se adotta l’atto, la Commissione notifica il paese terzo e gli chiede di cessare immediatamente la coercizione e, se richiesto, di riparare il pregiudizio.
Dialogo e cooperazione internazionale
L’articolo 6 impone alla Commissione di offrire al paese terzo adeguate possibilità di consultazione dopo l’atto di esecuzione del Consiglio. Le consultazioni possono includere negoziati diretti, ricorso a un procedimento internazionale di risoluzione delle controversie, mediazione, conciliazione o buoni uffici di terzi. La Commissione può anche sollevare la questione in sedi internazionali pertinenti e, dopo l’adozione di misure di risposta, resta disponibile a riprendere il dialogo, anche ai fini di una eventuale sospensione delle misure.
Cooperazione con altri paesi terzi
L’articolo 7 prevede che la Commissione possa consultare o cooperare con paesi terzi colpiti da coercizione identica o simile o comunque interessati, al fine di ottenere la cessazione della coercizione. La cooperazione può riguardare scambio di informazioni, coordinamento nei consessi internazionali e coordinamento delle risposte. Gli Stati membri possono essere invitati a partecipare; la cooperazione non deve ritardare indebitamente la procedura.
Misure di risposta dell’Unione: presupposti, forma e contenuto
L’articolo 8 consente alla Commissione di adottare misure di risposta mediante atti di esecuzione quando: le azioni ex articoli 5 e 6 non hanno portato alla cessazione della coercizione, l’adozione è necessaria per tutelare gli interessi e i diritti dell’Unione e degli Stati membri, ed è nell’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 9. Le misure sono scelte tra quelle dell’allegato I e possono essere di applicazione generale o mirate a specifiche persone fisiche o giuridiche collegate al governo del paese terzo. Se la coercizione costituisce atto internazionalmente illecito, le misure possono comportare inadempimento di obblighi internazionali verso il paese terzo. L’atto deve fissare una data di applicazione differita, di regola non oltre 3 mesi, salvo circostanze specifiche.
Notifica, rinvio, abrogazione e urgenza delle misure di risposta
Sempre l’articolo 8 disciplina la notifica al paese terzo, l’invito a cessare la coercizione e a riparare il pregiudizio, la proposta di negoziare una soluzione e l’eventuale ulteriore rinvio della data di applicazione se emergono informazioni attendibili sulla cessazione della coercizione. Se la coercizione cessa prima dell’applicazione, la Commissione abroga l’atto di esecuzione. In casi debitamente giustificati, le misure possono applicarsi senza previa invitazione o notifica, se necessario per preservare i diritti e gli interessi dell’Unione o di uno Stato membro. Se la coercizione consiste in una minaccia, le misure si applicano dalla data di applicazione della misura minacciata.
Interesse dell’Unione
L’articolo 9 richiede una valutazione complessiva degli interessi in gioco per decidere se adottare, sospendere, modificare o revocare le misure. Tra gli interessi principali figurano la capacità dell’Unione e degli Stati membri di compiere scelte sovrane libere da coercizione, gli interessi degli operatori economici dell’Unione e quelli dei consumatori finali eventualmente colpiti.
Misure mirate verso persone collegate al governo del paese terzo
L’articolo 10 individua i criteri per considerare una persona fisica o giuridica connessa o collegata al governo del paese terzo: proprietà effettiva, diritti di voto o potere di nomina superiori al 50 %, benefici di diritti o privilegi esclusivi o speciali, oppure agire per conto o sotto la direzione del governo. La Commissione deve informare la persona interessata, motivare i presupposti, indicare le misure ipotizzate e consentire osservazioni entro un termine ragionevole; deve inoltre pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale e può chiedere informazioni agli Stati membri. Dopo l’adozione delle misure, nuovi elementi sostanziali impongono un riesame.
Criteri per selezione e progettazione delle misure
L’articolo 11 stabilisce che le misure devono essere proporzionate e non superare il pregiudizio per l’Unione. La Commissione deve valutare efficacia, impatto negativo sugli operatori dell’Unione, sul contesto degli investimenti, sull’innovazione e sui diritti di proprietà intellettuale, sul sostegno agli operatori colpiti, sugli obiettivi dell’Unione, sugli oneri amministrativi e sulle eventuali misure adottate da paesi terzi in casi analoghi. Se le misure incidono su autorizzazioni, registrazioni, licenze o altri diritti, la Commissione deve preferire, in via gerarchica, le misure che colpiscono procedure avviate dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, poi quelle ancora non completate. In casi eccezionali possono essere considerate altre misure, purché efficaci e non sproporzionate. Le misure che incidono su investimenti esteri diretti o servizi si applicano, se necessario per evitare elusioni, anche a servizi o investimenti effettuati nell’Unione da entità stabilite nell’Unione ma di proprietà o controllate da soggetti del paese terzo.
Modifica, sospensione e cessazione delle misure di risposta
L’articolo 12 impone un riesame regolare della coercizione e dell’efficacia delle misure. La Commissione sospende le misure se il paese terzo sospende la coercizione, se viene avviato un procedimento internazionale vincolante e il paese terzo sospende la coercizione, o se il paese terzo si impegna nell’attuazione di una decisione o transazione internazionale. La Commissione può inoltre sospendere o riprendere le misure in funzione dell’interesse dell’Unione o per favorire il dialogo. Le misure cessano quando la coercizione è cessata e, se richiesto, il pregiudizio è riparato, quando è stata raggiunta una soluzione concordata, quando un procedimento internazionale vincolante impone la cessazione, o quando ciò sia opportuno alla luce dell’interesse dell’Unione. In casi urgenti, la Commissione può adottare atti immediatamente applicabili per sospendere o modificare le misure, con durata non superiore a 2 mesi.
Raccolta di informazioni e consultazione dei portatori di interessi
L’articolo 13 prevede che la Commissione raccolga informazioni e opinioni sugli impatti economici prima dell’adozione o modifica delle misure e, se del caso, prima della loro sospensione o cessazione. Deve consultare portatori di interessi, associazioni rappresentative, sindacati e autorità nazionali coinvolte. Le informazioni devono riguardare in particolare effetti su soggetti di paesi terzi, concorrenti, partner commerciali, clienti, utenti, consumatori e lavoratori nell’Unione, nonché l’interazione con il diritto nazionale e l’onere amministrativo. Per gli atti immediatamente applicabili, la raccolta può essere mirata, salvo situazioni eccezionali che la rendano impossibile o superflua.
Punto di contatto unico e gestione dei dati
L’articolo 14 istituisce presso la Commissione un punto di contatto unico per l’applicazione del regolamento e il coordinamento con gli altri atti dell’Unione pertinenti. Il punto di contatto raccoglie informazioni, fornisce analisi dei costi e dei dati e funge da principale interfaccia per imprese e portatori di interessi privati dell’Unione colpiti dalla coercizione. Gli articoli 15 e 36 richiamano la riservatezza e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali, al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725.
Riservatezza
L’articolo 15 dispone che le informazioni ricevute siano usate solo per lo scopo per cui sono state fornite o ottenute. Le informazioni possono essere chieste come riservate, con un riassunto non riservato o la motivazione dell’impossibilità di riassumerle. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i loro funzionari non possono divulgarle senza autorizzazione, salvo riassunti generali che non rivelino l’identità dei soggetti interessati. Gli Stati membri sono tenuti al segreto professionale; la Commissione deve fornire un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni con gli Stati membri.
Norme di origine e nazionalità
L’articolo 16 prevede che origine dei beni o dei servizi e nazionalità di prestatori, investimenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale siano determinate secondo l’allegato II. La Commissione è delegata a modificare i punti 2 e 3 dell’allegato II per recepire sviluppi degli strumenti internazionali e l’esperienza applicativa.
Delega alla Commissione
L’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per 5 anni a decorrere dal 27 dicembre 2023, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. La Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri, notificare contestualmente gli atti delegati al Parlamento e al Consiglio e tali atti entrano in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro 2 mesi, prorogabili di altri 2 mesi.
Procedura di comitato per gli atti di esecuzione
L’articolo 18 affida l’assistenza di un comitato alla Commissione e rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011. Per le misure di risposta, le loro modifiche, sospensioni e cessazioni si applica la procedura d’esame; se il comitato non esprime parere, la Commissione non adotta il progetto di atto. Per i casi di urgenza si applica la procedura d’urgenza prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.
Relazioni, valutazione e riesame
L’articolo 19 impone alla Commissione di informare regolarmente Parlamento europeo e Consiglio sugli sviluppi dell’esame, del dialogo e delle misure di risposta. Entro 6 mesi dalla cessazione delle misure, la Commissione ne valuta efficacia e funzionamento. Il regolamento deve essere riesaminato entro 3 anni dal primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 5, o comunque entro il 27 dicembre 2028 se precedente, e poi ogni 5 anni, con particolare attenzione al rapporto con altri strumenti dell’Unione, incluso il regolamento (CE) n. 2271/96.
Entrata in vigore
L’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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