Cassazione Penale, Sentenza n. 26858/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna (giudizio abbreviato/GIP) per triplice omicidio; censura della motivazione e violazione di legge con quattro motivi: 1) errata applicazione/quantificazione della diminuzione ex art. 416-bis, 1° comma, terzo comma (dissociazione attuosa) e riduzione non nella massima estensione; 2) diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante elementi personali e di dissociazione; 3) carenza motivazionale sull'entità degli aumenti per continuazione ai sensi dell'art. 81, 2° comma cod. pen.; 4) illegittima applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni senza adeguata valutazione della attuale pericolosità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproponevano pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e la motivazione della Corte territoriale è ritenuta congrua e priva di vizi logico-giuridici. Confermata la valutazione sulla non concessione delle attenuanti generiche, la riduzione non massima per la dissociazione (in ragione di prove autonome concorrenti), la congruità dell'aumento per continuazione e la valutazione concreta della pericolosità ai fini della misura di sicurezza. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, terzo comma, cod. pen.
art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen.
Si tratta dell'attenuante della dissociazione attuosa/collaborazione in reati di criminalità organizzata: la Corte rileva che la riduzione è valutabile nel suo ammontare e può essere ridotta se il contributo non è l'unica o esclusiva fonte di prova; l'utilità oggettiva della collaborazione è requisito ma l'entità della diminuzione resta soggetta a valutazione discrezionale del giudice
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche si fondano su presupposti distinti e diversificati (motivi, condotta post delictum, danno, ecc.) e non devono essere automaticamente riconosciute per effetto della stessa collaborazione; il giudice può negarle sulla base della gravità del fatto, capacità a delinquere e biografia
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
L'aumento per continuazione richiede motivazione adeguata e proporzionata; il grado di dettaglio motivazionale richiesto è correlato all'entità dell'aumento e deve rendere verificabile il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi da valutare per la determinazione della pena e per l'accertamento della pericolosità; ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza è necessario uno scrutinio concreto e motivato degli elementi previsti da questa norma
art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 (c.d. art. 8 legge 12/7/1991 n.203)
art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203
Attenuante speciale prevista per collaboratori in materia di criminalità organizzata; distinta dalle attenuanti generiche e fondata sul concreto e valido contributo offerto nelle indagini
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e potenziale somma alla Cassa delle ammende)
art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633
art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633
Richiamata per sottolineare l'orientamento costituzionalmente orientato secondo cui l'applicazione delle misure di sicurezza richiede un accertamento concreto e positivo dell'effettiva pericolosità sociale, senza presunzioni
art. 417 cod. pen.
Citato nel contesto delle misure di sicurezza: la sua applicazione è subordinata all'accertamento concreto della pericolosità ai fini della misura
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre pedissequamente le stesse doglianze già spiegate e respinte in appello senza critica argomentata specifica
- L'attenuante per dissociazione/collaborazione (art. 416-bis / art. 8 legge 12/1991) e le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) sono istituti distinti: non sussiste automatica sovrapposizione o duplicazione di benefici
- Il giudice ha discrezionalità nel determinare l'entità della diminuzione per collaborazione: la presenza di prove autonome concorrenti può giustificare una riduzione non massima
- Nella determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81) il livello di motivazione richiesto è proporzionale all'entità degli aumenti: la Corte deve giustificare la relazione di proporzione tra le pene
- L'applicazione delle misure di sicurezza impone un accertamento concreto dell'attuale pericolosità sociale del soggetto, valutando complessivamente gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., senza automatismi
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo condanna alle spese processuali ma anche sanzioni economiche (Cassa delle ammende) per ricorsi irrituali
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