Cassazione Civile, Sentenza n. 22631/2020 del 16/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
T.d.M. aveva chiesto il risarcimento danni per la concorrenza sleale subita nel periodo 1976-1980 a causa di aiuti di Stato concessi a Tirrenia ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684; la P.C.M. ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva ritenuto lo Stato-Legislatore responsabile per l'istituzione/erogazione di aiuti illegittimi e aveva condannato lo Stato al pagamento di euro 2.330.355,78. In Cassazione la P.C.M. contestava, tra l'altro, la qualificazione degli aiuti come "nuovi" (anziché "esistenti"), la sussistenza del nesso causale/danno ingiusto, la preclusione per giudicato della sentenza di questa Corte n. 5087/2000, e la mancata verifica concreta dell'incidenza sugli scambi intracomunitari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio. Ha confermato che il giudice nazionale deve verificare, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato e della distinzione tra aiuto "nuovo" ed "esistente", se la misura fosse idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Ha ritenuto fondata la valutazione della Corte d'appello circa l'idoneità delle sovvenzioni a incidere sugli scambi e la conseguente responsabilità dello Stato-Legislatore; ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia (C-387/17, TDM III) che ha chiarito che la liberalizzazione formale tardiva non esclude a priori che aiuti precedenti possano essere "nuovi" se idonei a incidere sugli scambi. La Cassazione ha escluso l'applicabilità per analogia del termine decennale dell'art.15 Reg. 659/1999 a un'azione privata e ha rigettato le eccezioni di preclusione per giudicato e di carenza di nesso causale. Il ricorso è stato dunque respinto e la condanna della P.C.M. confermata; la P.C.M. è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Norma nazionale che ha fondato l'erogazione delle sovvenzioni a favore di Tirrenia; la Corte ha ritenuto che la disciplina e la prassi applicativa abbiano potuto dar luogo ad aiuti di Stato incompatibili con il Trattato
Trattato CE (art. 87 e 88) / TFUE (art. 107 e 108)
art. 87 e art. 88 (applicabili ratione temporis); art. 234 Trattato -> art. 267 TFUE
Le norme UE sugli aiuti di Stato sono norme preordinate a conferire diritti ai singoli; il giudice nazionale deve verificare se una misura costituisce aiuto di Stato, se incide sugli scambi e se è 'nuovo' (soggetto a notifica)
Regolamento (CE) n. 659/1999
art. 1, lett. b) iv) e v); art. 15, par. 1 e par. 3
Il Regolamento disciplina le categorie di aiuti 'esistenti' e la prescrizione decennale per il recupero da parte della Commissione; la Corte UE e la Cassazione hanno escluso che tale termine possa essere applicato per analogia per imporre lo stesso termine a un'azione privata per danni
Decisione della Commissione 2001/851/CE
Decisione che ha qualificato come 'nuovi' gli aiuti erogati a Tirrenia in periodi successivi; la Corte di merito ha utilizzato elementi della decisione quali riscontri fattuali sulla possibilità di concorrenza internazionale e sull'importo delle sovvenzioni
Sentenza CGUE C-387/17 (TDM III, 23 gennaio 2019)
Chiarisce che sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione formale possono essere qualificate come 'nuove' se idonee a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza; afferma altresì che il termine di dieci anni dell'art.15 Reg.659/1999 non può essere fatto valere a carico dei privati come termine prescrizionale per azioni risarcitorie
Precedente giurisprudenza CGUE e Corte di Cassazione
Brasserie du Pecheur (C-46/93 e C-48/93), Lorenz (C-120/73), Alzetta (T-298/97 e C-298/00), Altmark (C-280/00), BVVG (C-39/14)
Principi generali richiamati: condizioni per la responsabilità dello Stato in materia di diritto UE (norma preordinata a conferire diritti, violazione sufficientemente caratterizzata, nesso causale); criteri per qualificare aiuti di Stato e limiti al sindacato del giudice nazionale
Sentenza Cassazione n. 5087/2000
Decisione precedente che aveva respinto domanda risarcitoria di T.d.M. contro Tirrenia; la Corte di Cassazione ha stabilito che tale giudicato non preclude l'azione successiva contro lo Stato quando parti, rapporti giuridici e causa petendi sono differenti
Massime di principio
- Una misura statale erogata prima della liberalizzazione formale di un mercato può comunque essere qualificata come aiuto "nuovo" se, sulla base di elementi concreti, risulta idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza
- La distinzione tra "aiuti esistenti" e "aiuti nuovi" richiede una verifica fattuale e giuridica articolata: occorre accertare natura dell'intervento, incidenza sugli scambi e carattere selettivo, nonché se la misura rientra nella procedura di notifica (art. 88/108 TFUE)
- La scadenza del termine di recupero fissata per la Commissione (art. 15 Reg. 659/1999) non impedisce, di per sé, azioni risarcitorie private e non impone automaticamente lo stesso termine prescrizionale a favore dello Stato nei confronti di privati; i termini di prescrizione rilevanti per azioni private restano quelli del diritto nazionale interpretati conformemente ai principi di effettività ed equivalenza
- Il principio del legittimo affidamento o della certezza del diritto non può essere invocato per legittimare l'attuazione di aiuti concessi in violazione della procedura di notifica; autorità statali non possono avvalersene quando hanno violato le regole UE sugli aiuti
- La responsabilità dello Stato per illecito derivante dal diritto dell'Unione può fondarsi sia su atti del legislatore sia su fatti del giudice; il giudice nazionale deve valutare la sussistenza della norma UE preordinata a conferire diritti, la caratterizzazione della violazione e il nesso causale tra violazione e danno
- Il giudicato formato in un procedimento precedente non preclude automaticamente un nuovo giudizio contro soggetti diversi o avente causa petendi differente: per l'operatività dell'art. 2909 c.c. occorre identità di parti, di rapporto giuridico e di petitum
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