Sentenza del 16/12/2015 n. 1371 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Atti impugnabili - Cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa sulla base di un avviso di accertamento ormai divenuto definitivo. Il ricorrente avrebbe contestato profili attinenti all'accertamento originario, ma la cartella, in quanto successiva a un atto impositivo non più impugnabile, non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo. Essa ha soltanto la funzione di intimare il pagamento della somma già determinata nell'avviso definitivo.
La decisione
La contestazione dell'accertamento non può essere riesaminata in sede di impugnazione della cartella. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, la cartella può essere sindacata esclusivamente per i propri vizi, come eventuali errori di notifica, difetti formali, errori di calcolo o altri vizi propri dell'atto di riscossione. Le questioni relative alla fondatezza o alla legittimità dell'avviso di accertamento dovevano essere sollevate tempestivamente contro tale avviso.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992
La cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso.
La cartella fondata su un accertamento definitivo non riapre i termini né consente di contestare nuovamente il merito dell'accertamento; può essere impugnata soltanto per vizi propri.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento diventa definitivo per mancata o tardiva impugnazione, le contestazioni sul merito dell'imposta non possono essere riproposte contro la successiva cartella di pagamento.
- La cartella emessa per riscuotere un accertamento definitivo ha natura principalmente esecutiva e non introduce una nuova pretesa tributaria.
- In caso di impugnazione della cartella, occorre concentrarsi sui suoi vizi propri, quali irregolarità della notifica, errori nell'importo richiesto, omessa indicazione degli elementi essenziali o altri difetti specificamente riferibili alla cartella.
- Per contestare la legittimità o la fondatezza dell'accertamento è necessario impugnare l'avviso entro il termine previsto dalla legge; la successiva cartella non costituisce, di regola, una seconda occasione di difesa sul merito.
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