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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35438/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su violazione del diritto di difesa: il ricorrente lamenta che il GIP non ha esaminato la memoria difensiva inviata a mezzo PEC (depositata il 5 gennaio 2023 alle 18:49) e ha erroneamente affermato che nessuna memoria fosse pervenuta. Nella memoria erano svolti rilievi sulla mancata prova dell'attribuibilità della condotta contestata e sulla eccessiva durata della misura imposta (obbligo di presentazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la propria giurisprudenza e i principi costituzionali, ha affermato che nel procedimento di convalida del DASPO il termine a difesa non può essere inferiore a 48 ore e che la memoria difensiva è l'unico mezzo efficace di esercizio del diritto di difesa in detta procedura cartolare: pertanto il giudice è tenuto a valutare le deduzioni contenute nella memoria ricevuta. La Corte ha accertato che la memoria era stata effettivamente trasmessa via PEC il 5/1/2023 e che l'ordinanza impugnata affermava erroneamente la sua assenza; perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 3/1/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La Corte ha altresì precisato che la convalida riguarda solo l'obbligo di presentazione (art. 6, comma 2, legge 401/1989), mentre le altre misure del comma 1 sono di competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6

    Disciplina il procedimento di convalida delle misure di prevenzione in occasione di competizioni sportive; riconosce la facoltà di presentare memorie e prevede che la convalida riguardi, in particolare, l'obbligo di presentazione. La giurisprudenza interpreta l'articolo come imponente un termine minimo di 48 ore per le difese e l'obbligo per il giudice di valutare le memorie presentate.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis

    Richiamato per analogia: il procedimento di convalida delle misure in materia di stupefacenti ha profili procedurali analoghi e ha contribuito alla formazione del principio del termine a difesa e dell'importanza della memoria scritta.

  • Costituzione, art. 13

    Principio richiamato per affermare che le restrizioni della libertà personale devono essere presidiate da garanzie processuali, in particolare dal controllo giudiziario e dal diritto di difesa.

  • d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 48

    Equivalenza della posta elettronica certificata alla corrispondenza raccomandata e giustificazione dell'uso della PEC per il deposito delle memorie nel procedimento di convalida, con l'avvertenza che la PEC produce effetti solo se pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del DASPO il ricorrente ha il diritto effettivo di presentare memorie: il giudice deve esaminarle; la mancata presa in considerazione determina nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa.
  • Il termine minimo per consentire l'esercizio del diritto di difesa in tale procedura è di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento contenente prescrizioni; difese presentate entro tale termine devono essere valutate.
  • La PEC è ammessa per il deposito delle memorie, ma produce effetti soltanto se la trasmissione risulta pervenuta alla cancelleria del giudice competente per la convalida (non è sufficiente la sola ricezione presso una cancelleria centrale non competente). Conservare e allegare le attestazioni di invio/avvenuta consegna è essenziale.
  • Se il giudice dichiara di non aver ricevuto la memoria nonostante sia provabile l'invio, il rimedio principale è l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio (secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata).
  • L'annullamento della convalida comporta la perdita di efficacia, con riferimento solo all'obbligo di presentazione (libertà personale): altre misure interdittive previste dal comma 1 restano competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.
  • In situazioni simili il difensore deve insistere con argomentazioni chiare sull'attribuibilità della condotta e sulla proporzionalità della durata, fornire prova della trasmissione telematica e verificare che la ricezione sia avvenuta presso la cancelleria competente.

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