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Ordinanza

Ordinanza n. 6022/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 453/2024 pubbl. il 07/03/2024 RG n. 1799/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202509834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 453/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato che, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, l'art. 113, comma 2, c.p.a. individua quale foro competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre esaminata la ripartizione interna delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata, ai sensi dell'art. 47 c.p.a.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale della sezione staccata del TAR Lazio con sede in Latina, secondo la ripartizione prevista dall'art. 47 c.p.a. L'affare è stato quindi rimesso a tale sede, davanti alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini previsti dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La sezione di Latina dovrà provvedere anche sulla regolazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, la competenza appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la sentenza.
  • Quando la regola di competenza di cui all'art. 113, comma 2, c.p.a. individua un TAR articolato in sede centrale e sezione staccata, la ripartizione interna prevista dall'art. 47 c.p.a. può attribuire la controversia alla sezione staccata territorialmente competente.
  • Il giudice amministrativo privo di competenza deve rimettere l'affare alla sede competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini stabiliti dall'art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizione

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