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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36685/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile composto da ventitré box con cortile e area di manovra, successivamente oggetto di permesso di costruire per demolizione e ricostruzione. L'Ufficio ha contestato alla contribuente l'omessa dichiarazione di una plusvalenza tassabile, ritenendo che l'operazione dovesse essere riqualificata come cessione di area fabbricabile. In primo grado la contribuente ha ottenuto ragione; in appello la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per illeggibilità della motivazione perché autografa; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di poteri di firma del funzionario; 3) omesso esame dello stesso fatto decisivo; 4) violazione dell'art. 67 TUIR e dell'art. 12 preleggi per avere la CTR riqualificato la cessione di un fabbricato come cessione di area edificabile; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni; 6) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dello Statuto del contribuente per la loro applicazione nonostante l'incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il terzo motivo; ha accolto il quarto motivo, ribadendo che la cessione di un fabbricato non può essere riqualificata come cessione di area edificabile sulla base della sola futura demolizione/ricostruzione o delle intenzioni dei contraenti; ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo, perché relativi alle sanzioni conseguenti alla ripresa a tassazione. Cassata la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente, quindi annullando la pretesa fiscale. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta in memoria è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La mera difficoltà di lettura della sentenza autografa non determina nullità in assenza di una specifica comminatoria e se il provvedimento consente comunque di raggiungere il suo scopo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve esistere e consentire la comprensione della decisione; nel caso concreto la sentenza, pur manoscritta, è stata ritenuta comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per escluderne la nullità nel caso di scrittura manuale leggibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere motivazione; la Corte ha escluso che la grafia autografa, di per sé, ne comporti la nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto dell'eccezione risulta implicitamente dalla decisione di merito adottata dal giudice di appello.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La ricorrente lo invocava per sostenere la nullità dell'atto di appello; la Corte ha escluso il vizio perché la delega di firma risultava in atti e la prova della mancanza di potere non era stata fornita.

  • artt. 10 e 11 d.lgs. 546/1992

    Gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate sono parti processuali nel contenzioso tributario e possono stare in giudizio tramite il direttore o altra persona delegata.

  • art. 66 d.lgs. 300/1999

    È richiamato come base del regolamento di amministrazione dell'Agenzia, da cui la Corte ricava la legittimazione processuale degli uffici periferici.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 2000

    Viene indicato come fondamento della rappresentanza processuale degli uffici locali dell'Agenzia.

  • art. 67 d.P.R. 917/1986

    La tassazione delle plusvalenze riguarda i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria al momento della cessione, non i fabbricati già esistenti, anche se destinati alla demolizione e ricostruzione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Usato per respingere la lettura estensiva della norma tributaria che avrebbe consentito di assimilare il fabbricato a terreno edificabile.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dalla contribuente in tema di buona fede e sanzioni, ma le relative censure sono state assorbite.

  • art. 6 d.lgs. 472/1992

    Invocato per escludere le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza interpretativa; motivo assorbito dall'accoglimento sulla pretesa principale.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di disapplicazione delle sanzioni; la Corte non vi ha dato seguito per assorbimento.

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla contribuente nel motivo sulle sanzioni; la Corte non si è pronunciata nel merito per assorbimento.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per lite temeraria è stata rigettata perché la parte resistente era soltanto controricorrente e non risultava un comportamento processuale colpevole della parte privata.

Massime di principio

  • La mera illeggibilità parziale o la scrittura autografa di una sentenza non ne determina la nullità se il contenuto consente comunque di individuare la ratio decidendi e la motivazione è comprensibile.
  • Nel processo tributario l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale legittimata a stare in giudizio e l'appello sottoscritto da un funzionario dell'ufficio è valido salvo prova specifica della mancanza di appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnare.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito comporta implicitamente il rigetto dell'eccezione processuale dedotta.
  • Ai fini dell'art. 67 TUIR, la plusvalenza imponibile riguarda la cessione di terreni suscettibili di edificazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento del trasferimento; non è consentito riqualificare come cessione di area edificabile la vendita di un fabbricato già esistente sulla sola base di futuri intenti demolitori o ricostruttivi delle parti.
  • Nel qualificare fiscalmente l'atto di cessione occorre avere riguardo alla consistenza oggettiva del bene al momento del trasferimento, non a elementi soggettivi o a sviluppi successivi rimessi alla volontà dell'acquirente.
  • Quando viene cassata la ripresa a tassazione principale, restano assorbite le censure relative alle sanzioni che da quella ripresa derivano.
  • La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un comportamento processuale imputabile alla parte contro la quale è proposta e non può fondarsi, da sola, sulla mera persistenza di una tesi giuridica poi disattesa dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImmaginazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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