Cassazione Penale, Ordinanza n. 25299/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione e cessione di stupefacenti in lieve entità. Il ricorso deduceva vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena, sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, già vagliate dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché non criticavano specificamente la motivazione della Corte territoriale, ma reiteravano argomentazioni già esaminate in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna confermata riguarda il reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è ritenuto inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a reiterare le doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come mera riproposizione di critiche al trattamento sanzionatorio se la sentenza di merito ha già dato conto, in modo logico e congruo, della gravità del fatto, dell'intensità del dolo, della personalità dell'imputato e della sua pericolosità sociale.
- La conferma della pena è legittima quando il giudice di merito valorizza elementi oggettivi e soggettivi della condotta e dà conto della congruità del trattamento sanzionatorio rispetto alla personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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