Sentenza del 05/07/2017 n. 16517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto applicabile, per l'anno d'imposta 1993, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione all'anno 1996. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato relativo a una diversa annualità non potesse essere esteso automaticamente, considerata l'autonomia dei periodi d'imposta e la natura annuale dei fatti contestati, quali rimanenze, costi e coefficienti di ammortamento. Il secondo motivo, accolto dalla Corte, denunciava motivazione insufficiente e contraddittoria, poiché il giudice d'appello si era limitato ad affermare genericamente che le censure fossero le medesime, senza individuare gli elementi permanenti o pluriennali idonei a produrre effetti su più annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare concretamente se il giudicato relativo al 1996 riguardi elementi costitutivi della fattispecie aventi efficacia permanente o pluriennale, oppure fatti specifici e variabili riferiti alla sola annualità 1996. Dovrà inoltre valutare la rilevanza della disciplina sul transfer pricing nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015.
Norme richiamate
Art. 2909 del Codice civile
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato vincola le parti solo entro i limiti dell'oggetto effettivamente deciso. In materia tributaria, non può essere automaticamente esteso a diverse annualità quando la controversia dipende da fatti variabili da anno ad anno.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
La Corte ha demandato al giudice del rinvio la verifica dell'eventuale rilevanza della disciplina introdotta in materia di transfer pricing nazionale.
Principi giurisprudenziali richiamati da Cass. n. 4832 del 2015 e Cass. n. 6953 del 2015
L'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale.
Una sentenza relativa a un'annualità può vincolare i giudizi su altre annualità solo per elementi strutturali o rapporti di durata che si protraggono nel tempo. Non opera invece per presupposti di fatto annuali, come costi, rimanenze o ammortamenti specificamente riferiti a un determinato periodo.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a imposte periodiche, ogni annualità è normalmente autonoma: l'esito di una causa per un anno non si estende automaticamente agli altri anni.
- Il giudicato esterno può avere efficacia in più annualità solo quando riguarda elementi permanenti o pluriennali, oppure la qualificazione giuridica di un rapporto destinato a durare nel tempo.
- Non è sufficiente che le contestazioni siano descritte come 'analoghe' o fondate sui 'medesimi presupposti': il giudice deve confrontare concretamente fatti, poste contabili, periodi e ragioni dell'accertamento.
- Quando l'accertamento riguarda dati contabili suscettibili di cambiare annualmente, quali costi, rimanenze o ammortamenti, il precedente giudicato tende a non essere vincolante per altri periodi d'imposta.
- Chi invoca un giudicato esterno deve dimostrare con precisione che la decisione precedente abbia accertato un elemento comune, permanente e decisivo anche per la nuova annualità.
- In presenza di una motivazione generica sull'identità delle censure o dei presupposti, la sentenza può essere cassata per insufficienza motivazionale e la causa rinviata per un esame analitico.
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