Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Vicenza che aveva respinto la sua richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo al conto corrente a lei intestato e a tre assegni circolari. Contestava la ritenuta riconducibilità delle somme all'indagato Anton Likmeta, sostenendo che i fondi provenivano legittimamente da lei o dai suoi familiari e allegando documentazione e verbali difensivi. Denunciava violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e censurava, per apparente illogicità, la motivazione che aveva ritenuto fittizia l'intestazione del conto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il difensore della ricorrente non era munito di una procura speciale ex art. 100 c.p.p. relativa al ricorso per cassazione (la procura in atti era limitata alla sola istanza di riesame) e che quindi il ricorso era proposto senza il necessario potere. In aggiunta, la Corte ha osservato che, sul merito, la motivazione del Tribunale di Vicenza non era apparente: erano stati individuati elementi ritenuti anomali (versamento di 52.000 euro provenienti dalla vendita di un'auto di Likmeta, partecipazione di Likmeta alla vendita di un immobile, trasporto in Romania di rilevanti somme poi usate per emettere assegni) idonei a giustificare la ricostruzione della disponibilità da parte di Likmeta e la fittizietà dell'intestazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Norma penale che disciplina il reato in materia di stupefacenti; richiamata per indicare il titolo di reato in relazione al quale sono stati disposti il sequestro preventivo e le indagini su disponibilità patrimoniali.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma relativa al riciclaggio/autoriciclaggio che giustifica il sequestro di somme ritenute provento o strumento di reato; la Corte ne riconduce l'applicabilità ai fatti contestati a Likmeta.
art. 100 cod. proc. pen.
Stabilisce la figura e i requisiti della procura speciale per il difensore; la Corte ha interpretato che per proporre ricorso per cassazione in materia cautelare reale il difensore deve essere munito di procura speciale che esprima esplicitamente il mandato anche per l'impugnazione in Cassazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti cautelari reali: la deduzione di vizio di motivazione non è ammessa salvo assoluta mancanza o apparenza della motivazione. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie la motivazione non fosse apparentemente carente.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, comprensive delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; applicata per condannare la ricorrente a corrispondere euro 3.000,00.
art. 96 cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per distinguere la nomina difensiva (formalità di presentazione) dalla procura speciale; la Corte ha fatto riferimento a tale distinzione nella valutazione della validità della procura.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza per evidenziare i poteri di impugnazione del difensore; usato a supporto della distinzione tra nomina difensiva e procura speciale.
art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
Norma civile sulla regolarizzazione della rappresentanza non applicabile, secondo la giurisprudenza citata, per sanare l'assenza di procura speciale in materia di misure cautelari reali.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari reali quando si agisca in qualità di terzo interessato, il difensore deve essere munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. che esprima il mandato anche per l'impugnazione in Cassazione; la nomina difensiva o una procura limitata al riesame non sono sufficienti.
- In materia di misure cautelari reali il sindacato di legittimità sulla motivazione è molto limitato: non è consentito dedurre vizi di motivazione salvo nei casi di assoluta mancanza o di apparente carenza della motivazione; le valutazioni su elementi di fatto e la loro logicità sono in genere riservate al giudice del merito.
- La mera intestazione formale di beni o conti a nome di un terzo non esclude la possibilità di sequestro se emergono elementi che indicano la fittizietà dell'intestazione e la reale disponibilità da parte del presunto indagato (operazioni anomale, trasferimenti consistenti, collegamenti documentali).
- Se il difensore è stato conferito solo per un atto (es. istanza di riesame) e si intende proporre impugnazioni successive in altri gradi, è necessario acquisire espressa procura speciale che comprenda anche quelle successive; non ci si può affidare alla semplice nomina o a regolarizzazioni successive in sede di cassazione.
- Il rigetto di un ricorso per motivi formali (inammissibilità per mancanza di procura) può comportare anche l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende, con entità determinata equitativamente dal giudice.
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