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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26212/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato una condanna, emessa in primo grado e definita con rito abbreviato, a un anno di reclusione per resistenza, ritenendo applicabile la recidiva reiterata e negando altresì la concessione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Il difensore ha ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, mancanza e vizio di motivazione sulla recidiva: secondo la difesa, la sentenza aveva erroneamente considerato come dieci distinte condanne per furto in abitazione quella che in realtà era una sola condanna per una pluralità di furti uniti dalla continuazione, e aveva inoltre valorizzato una condanna per contravvenzione non rilevante ai fini della recidiva; inoltre i fatti pregressi erano molto risalenti nel tempo. In secondo luogo, ha censurato il diniego della pena sostitutiva, sostenendo che il giudice non avesse effettuato una reale valutazione prognostica sulla prevedibile inosservanza delle prescrizioni, limitandosi a richiamare i precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la recidiva reiterata richiede che il nuovo reato sia commesso da chi abbia già riportato una condanna definitiva per un delitto non colposo e, prima del nuovo fatto, si trovi già nella condizione di poter essere qualificato come recidivo semplice; non basta la mera pluralità di condanne definitive se i reati precedenti sono stati commessi tutti prima del passaggio in giudicato della prima condanna rilevante. Nel caso concreto, dalla sequenza temporale delle condanne emergeva che i reati oggetto delle precedenti decisioni erano stati commessi prima della definitività della prima condanna, sicché l'imputato non poteva essere ritenuto recidivo reiterato ma, al più, recidivo semplice. Ha inoltre osservato che la motivazione sul diniego della pena sostitutiva era carente, perché i precedenti valorizzati erano risalenti (furti commessi nel 2011-2012, pena espiata nel 2016) e la decisione non aveva spiegato in modo concreto perché essi fossero indice attuale di pericolosità tale da escludere i lavori di pubblica utilità. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano limitatamente alla recidiva e alla disciplina delle pene sostitutive, per nuovo esame e nuova motivazione.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    citato solo come contravvenzione non rilevante ai fini della recidiva nel caso concreto

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per valutare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, ai fini del giudizio di maggiore pericolosità

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente in tema di recidiva semplice e reiterata, nel senso che non basta la pluralità di condanne, ma occorre la sequenza temporale richiesta dalla norma

  • art. 192 c.p.p.

    non citato testualmente nel testo fornito; non incluso

Massime di principio

  • La recidiva reiterata presuppone non solo la pluralità di precedenti definitive condanne per delitto non colposo, ma anche che il nuovo reato sia commesso dopo che l'agente sia già divenuto recidivo semplice, ossia dopo la definitività di un precedente delitto rispetto a un altro già definitivamente accertato.
  • Ai fini della recidiva non è sufficiente un catalogo astratto di precedenti penali: il giudice deve verificare la sequenza temporale delle condanne e dei fatti, poiché rilevano i reati commessi dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna, non i meri pregressi episodi criminosi commessi in epoche anteriori.
  • La valutazione della recidiva come indice di maggiore pericolosità sociale deve essere concreta e individualizzata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è legittimo fondarla soltanto sul numero dei precedenti, sulla loro gravità o sulla distanza temporale, senza spiegare il nesso tra quei precedenti e il fatto oggetto del giudizio.
  • Il diniego di una pena sostitutiva richiede una motivazione specifica sulla prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni e sull'inidoneità della misura a realizzare finalità rieducative e specialpreventive; precedenti risalenti nel tempo non possono essere valorizzati in modo meramente automatico o tranciante.
  • Quando la recidiva viene erroneamente qualificata come reiterata anziché semplice, deve essere rinnovata la valutazione del trattamento sanzionatorio, anche perché l'aumento di pena applicabile muta in base al tipo di recidiva accertato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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