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Sentenza

Sentenza n. 9346/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento della determinazione n. G11791 dell''8.09.2022, a mezzo della quale la Regione Lazio ha aggiudicato in favore del RTI Coopservice soc.coop.p.a. / SVS Gestione Servizi s.r.l. la gara di appalto finalizzata alla stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per prelievo destinato agli Enti del Servizio Sanitario in ambito regionale unitamente ad altri atti di gara; nonché per il risarcimento dei danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tra.Ser. S.r.l. il 11/11/2022: della Determinazione n. g 1791/22 di aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all''''affidamento del servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per prelievo destinato agli enti del servizio sanitario della regione Lazio (n. gara 8383800).

Giustizia amministrativa202212143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la stipula di una convenzione relativa al servizio regionale di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per prelievo, nonché gli atti di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 3 della l. 241/1990 e della lex specialis, sostenendo che la mandataria del raggruppamento aggiudicatario avrebbe omesso o reso dichiarazioni false e fuorvianti su vicende penali e su precedenti contenziosi amministrativi concernenti altri appalti, tali da imporne l'esclusione per grave illecito professionale. Ha inoltre contestato la verifica dell'anomalia, sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe indicato nell'offerta e nelle prime giustificazioni un costo della manodopera pari a euro 5.788.220,80 e lo avrebbe poi modificato mediante imputazione dei costi del personale ad altre voci dell'offerta. Con i motivi aggiunti ha dedotto: la violazione delle prescrizioni sull'interlinea dell'offerta tecnica, per avere l'aggiudicataria utilizzato un'interlinea inferiore a quella minima prevista; l'indebita indicazione del costo di trasporto nell'offerta tecnica, con possibile anticipazione dell'offerta economica; l'inidoneità tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria quanto al trasporto delle cellule staminali, poiché i contenitori e i data logger indicati avrebbero avuto un intervallo operativo limitato a -30/+40 °C, mentre il capitolato avrebbe richiesto il mantenimento e il rilevamento di temperature pari o inferiori a -80 °C. Era stata altresì proposta domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. contro il parziale diniego di accesso, ma tale domanda è divenuta improcedibile per sopravvenuta trasmissione dell'offerta integrale da parte della Regione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alle omissioni dichiarative relative a precedenti vicende professionali, ha affermato che l'omissione non equivale automaticamente a falsità e non costituisce, di per sé, autonoma causa di esclusione: la stazione appaltante deve valutare concretamente se i fatti taciuti incidano sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore. Nel caso concreto il RUP aveva svolto tale valutazione, ritenendo non compromessa l'affidabilità dell'aggiudicataria, anche considerando l'assenza di condanne di primo grado nei procedimenti penali indicati e le misure di self-cleaning adottate; inoltre risultavano effettuate le comunicazioni richieste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016. La censura sull'anomalia è stata respinta perché non risultava alcuno scostamento tra il costo della manodopera indicato nell'offerta e i chiarimenti forniti nel procedimento di verifica. Il costo rilevante ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 riguarda i costi diretti della commessa, riferiti al personale stabilmente impiegato, e non le figure coinvolte solo occasionalmente in funzione di esigenze non prevedibili. La violazione dell'interlinea non è stata ritenuta causa di esclusione. La differenza di punteggio sul piano formativo era giustificata dalla previsione, nell'offerta aggiudicataria, di formazione sia in presenza sia a distanza mediante un sistema di Digital Coach. Quanto alla conformità tecnica dei dispositivi per il trasporto delle cellule staminali, il TAR ha valorizzato la verificazione disposta in corso di causa: il verificatore ha ritenuto conformi i prodotti dell'aggiudicataria ai requisiti del capitolato e idonei a garantire le temperature previste per il trasporto delle cellule staminali. Ha inoltre rilevato che i dry shipper e i data logger potevano essere forniti dall'appaltatore oppure dalle aziende sanitarie destinatarie del servizio, sicché la loro mancata specifica indicazione nell'offerta non determinava l'inidoneità dell'offerta. Per l'aggiudicataria, il monitoraggio della temperatura nel contenitore non era necessario, essendo garantito dalla presenza dell'azoto liquido, che si mantiene allo stato liquido a circa -195 °C fino alla sua evaporazione. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente; le spese di verificazione, pari a euro 3.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    L'omissione dichiarativa relativa a precedenti vicende professionali non comporta automaticamente l'esclusione; la stazione appaltante deve valutare concretamente l'incidenza dei fatti sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore.

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    L'indicazione dei costi della manodopera riguarda i costi diretti della specifica commessa e il personale stabilmente impiegato, mentre sono esclusi i costi relativi a figure coinvolte solo occasionalmente.

  • art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016

    La verifica dell'anomalia è legittima quando, come nel caso concreto, non emergano scostamenti tra il costo della manodopera dichiarato nell'offerta e i chiarimenti successivamente forniti.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante la valutazione del RUP sulle vicende professionali dell'aggiudicataria e mediante la motivazione delle valutazioni di gara.

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    La questione dell'accesso agli atti è divenuta priva di interesse dopo la trasmissione alla ricorrente dell'offerta integrale dell'aggiudicataria.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La domanda di accesso è stata superata dalla sopravvenuta disponibilità degli atti richiesti.

  • art. 116 c.p.a.

    L'istanza di accesso proposta nel giudizio è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'amministrazione.

  • DM 20 luglio 2012, n. 140

    I parametri per la liquidazione del compenso del verificatore hanno valore orientativo e la liquidazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Massime di principio

  • L'omissione dichiarativa concernente precedenti vicende professionali potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 non determina automaticamente l'esclusione dalla gara: l'amministrazione deve valutare concretamente se i fatti omessi incidano sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore, distinguendo l'omissione dalla falsità e considerando anche le eventuali misure di self-cleaning.
  • La verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016 riguarda i costi diretti della commessa relativi al personale stabilmente impiegato; non devono necessariamente essere computati nello stesso modo i costi delle figure professionali impiegate solo occasionalmente per esigenze non prevedibili.
  • La modifica dell'interlinea dell'offerta tecnica rispetto alla prescrizione della lex specialis non comporta esclusione se la prescrizione non è assistita da una comminatoria espulsiva e non risulta leso in concreto il principio di par condicio.
  • La conformità dell'offerta tecnica a requisiti specialistici del capitolato può essere accertata mediante verificazione tecnica; le risultanze della verificazione, se coerenti e non efficacemente superate da elementi contrari, possono fondare il rigetto della censura di inidoneità dell'offerta.
  • Quando gli atti di gara consentono che determinati strumenti operativi siano messi a disposizione anche dagli enti destinatari del servizio, la loro mancata specifica indicazione nell'offerta dell'operatore economico non determina, da sola, l'inidoneità dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleAnomalia dell'offertaOfferta indeterminata, condizionata o in aumento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneIncompetenza

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